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Centro Studi "G.Lazzati"-Sede Regionale"Rosangela De Grazia"-Via Magellano,Trav.II-GIZZERIA MARINA-

CENTRO STUDI"G.LAZZATI"-SEDE REGIONALE"ROSANGELA DE GRAZIA"-VIA MAGELLANO,IITRAV.-GIZZERIA MARINA- Tel.338 4900103---338 5210483---368 7860748 -www.centrostudilazzati.blogspot.com
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mercoledì 24 aprile 2013

Oggetto: Proposta di legge in materia di divieto di propaganda elettorale a carico delle persone sottoposte a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza Da: romano.degrazia@gmail.com

Con la presente si trasmette per opportuna conoscenza la Legge
Lazzati, nel testo originario, da me redatto e presentato da ultimo
alla Camera ed al Senato dai Parlamentari del M5S.
saluti
Romano De Grazia

Art. 1 1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
sono apportate le seguenti modificazioni:a) all'articolo 67, il comma
7 è sostituito dal seguente:"7. Alle persone sottoposte, in forza di
provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di
pubblica sicurezza è fatto divieto di svolgere attività di propaganda
elettorale in favore o in pregiudizio di candidati o di liste, con
qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente. Si intende per
propaganda elettorale qualsiasi attività diretta alla raccolta del
consenso, svolta in occasione di competizioni elettorali e
caratterizzata da molteplicità di atti, coinvolgimento di più persone,
impiego di mezzi economici e predisposizione di una struttura
organizzativa, sia pur minima, a tale scopo destinata";b) all'articolo
76, il comma 8 è sostituito dai seguenti:"8. Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, la persona sottoposta, in forza di
provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di
pubblica sicurezza, che propone o accetta di svolgere attività di
propaganda elettorale in violazione del divieto previsto dall'articolo
67, comma 7, e il candidato che la richiede o in qualsiasi modo la
sollecita sono puniti con la reclusione da uno a sei anni.8-bis. Con
la sentenza di condanna per il delitto di cui al comma 8, il giudice
dichiara altresì il candidato ineleggibile per un tempo non inferiore
a cinque e non superiore a dieci anni. Qualora il candidato sia stato
eletto, il giudice ne dichiara la decadenza; qualora il candidato sia
membro del Parlamento, la Camera di appartenenza adotta le conseguenti
determinazioni secondo le norme del proprio regolamento. Le sanzioni
dell'ineleggibilità e della decadenza, come sopra indicate, si
applicano anche nel caso di patteggiamento della pena a norma
dell'articolo 444 del codice di procedura penale o di concessione del
beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi
dell'articolo 163 e seguenti del codice penale.8-ter. Il giudice
ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza di condanna o di
applicazione dela pena a norma dell'art. 444 codice di procedura
penale per il delitto di cui al comma 8, ai sensi dell'articolo 36,
secondo, terzo e quarto comma, del codice penale. Detta sentenza
passata in giudicato è altresì trasmessa all'ufficio elettorale del
comune di residenza del candidato per le conseguenti annotazioni".

lunedì 22 aprile 2013

USTICA,NE PARLA IL GIUDICE PRIORE.....



EVENTO NAZIONALE M5S--SOSTEGNO ALLA LEGGE LAZZATI



LINK DELLA DISCUSSIONE:

Il M5S  ha dato inizio alla Terza Repubblica con la presentazione di un provvedimento di contrasto alle mafie, per la liberazione delle Istituzioni elettive dagli uomini del malaffare. Il 4 aprile 2013, presso la Camera dei Deputati, il M5S ha depositato il primo disegno di legge - primo firmatario il deputato calabrese Sebastiano Barbanti - per l’abrogazione e la sostituzione della legge n. 175/2010, la c.d. legge Lazzati che, dopo diciassette anni dalla prima presentazione, fu licenziata dal Parlamento con numerose criticità di ordine tecnico-normativo che, di fatto, ne hanno ostacolato l’applicazione. Tali anomalie ed incongruenze emergevano in tutta la loro evidenza già nel corso dell’esame del relativo disegno di legge, atto n. 2038 del Senato della Repubblica, e venivano discusse nella seduta n. 433 del 6 ottobre 2010, così come riportato nel relativo ordine del giorno G.1.1., con la promessa del Governo di porvi rimedio in occasione della riorganizzazione del quadro normativo che avrebbe poi portato alla pubblicazione del codice delle leggi antimafia di cui al D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Nulla di fatto, poiché il codice antimafia, agli artt. 67 e 76, fa esclusivo e pedissequo riferimento alla legge n. 175/2010, anomalie ed incongruenze comprese. Alla medesima fine era destinata anche la successiva proposta di legge correttiva presentata alla Camera dei Deputati il 14 marzo del 2011 con il n. 4171, purtroppo mai inserita nel calendario dei lavori parlamentari. Oggi, dopo ben vent’anni dalla primigenia presentazione alla Camera dei Deputati - del 16 febbraio 1993, allorquando dalla Calabria partiva l’operazione VOTI PULITI ed a Milano era già in atto l’operazione MANI PULITE - il M5S ha inteso sottoporre all’approvazione del Parlamento un disegno di legge nella specifica veste del testo originario pensato e redatto dal Presidente Aggiunto Onorario della Suprema Corte di Cassazione Romano De Grazia, prima d’ora, non a caso, ivi mai approdato. Proprio così, non è un caso che il testo del Giudice Romano De Grazia, finora, non abbia mai trovato fortuna, eppure doveva risultare privo di quelle anomalie ed incongruenze che viceversa sono contenute nella legge n. 175/2010. Tanto per essere più precisi, sulla bontà del testo del Giudice De Grazia si sono espressi Vittorio Grevi (titolare della cattedra di procedura penale all'università di Pavia e opinionista del Corriere della Sera), Federico Stella (titolare della cattedra di diritto penale dell’università Cattolica di Milano) e Cesare Ruperto (Presidente Emerito della Corte Costituzionale), solo per citare alcuni dei più insigni giuristi italiani che, unitamente a diversi Presidenti di Sezione della Suprema Corte di Cassazione, hanno avuto modo di analizzarne e valutarne il contenuto, la dirompente portata innovativa, costituzionalmente orientata e, in generale, coordinata ed integrata con l’impianto legislativo del nostro Paese. Stranezze del vecchio sistema politico o puramente semplici distrazioni del Legislatore che pure avrebbe potuto evitare di approvare un vero e proprio abominio giuridico, colmando una lacuna del sistema ed al tempo stesso eliminando un paradosso normativo, per assicurare un’efficace tutela della trasparenza nella vita politica, come opportunamente evidenziava il Prof. Vittorio Grevi già nel primo commento apparso sull’edizione del Corriere della Sera del 22 marzo 1993. Una volta approvata la nuova legge Lazzati il sottoposto alla speciale misura di prevenzione antimafia, cioè il mafioso, non solo non potrà scambiare il proprio voto che lo Stato non gli consente di esprimere, ma nemmeno potrà raccogliere e scambiare il voto degli altri affiliati malavitosi, ovvero usare l’arroganza e la forza proprie dell’agire mafioso per condizionare o limitare il diritto di voto dei cittadini onesti. Saranno finalmente restituite immagine e credibilità alle Istituzioni della Repubblica e, sopratutto, ripristinato, al momento elettorale, lo Stato di diritto.
Qui di seguito Vi riporto il testo dell’iniziativa legislativa:
Disposizioni concernenti il divieto di propaganda elettorale per le persone appartenenti ad associazioni mafiose e sottoposte alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.
Art. 1.
Alle persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla 'ndrangheta o ad altre associazioni comunque localmente denominate che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso, sottoposte alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, è fatto divieto di svolgere propaganda elettorale in favore o in pregiudizio di candidati o simboli, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente.
Ai fini della presente legge è da intendersi per propaganda elettorale qualsiasi attività diretta alla raccolta del consenso svolta in occasione di competizioni elettorali e caratterizzata da molteplicità di atti, coinvolgimento di più persone, impiego di mezzi economici e predisposizione all'uopo di una sia pur minima struttura organizzativa.
Art. 2.
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato ai sensi degli artt. 416 bis e 416 ter cod. pen., il sottoposto a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza che, trovandosi nelle condizioni dì cui all'art. 1, propone o accetta di svolgere attività di propaganda elettorale, e il candidato che la richiede o in qualsiasi modo la  sollecita sono puniti con la reclusione da uno a sei anni.
Art. 3.
Con la sentenza di condanna il Giudice dichiara il candidato ineleggibile per un tempo non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci e, se eletto, ne dichiara la decadenza.
Nel caso in cui il candidato sia un membro del Parlamento, la Camera di appartenenza adotta le conseguenti determinazioni secondo le norme del proprio regolamento.
Dette sanzioni si applicano anche in caso di patteggiamento di pena a sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. o di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena a sensi dell'art. 163 cod. pen.
Il Giudice ordina, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell'art. 36, commi 2, 3 e 4, cod. pen. e la trasmissione della sentenza passata in giudicato all'Ufficio Elettorale del Comune di residenza del candidato per le relative annotazioni.
Art. 4.
È abrogata la legge n. 175 del 13 ottobre 2010, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 2010, n. 252 ed è sostituita dalla presente legge.


Ebbene, è' ora che sull'argomento strumenti normativi di contrasto alle mafie si faccia sul serio e si faccia squadra.
I nostri rappresentanti in parlamento hanno depositato il testo della nuova legge Lazzati unitamente alla relazione illustrativa, dal canto nostro, proprio al fine di poter imboccare una corsia preferenziale per la sua approvazione, ossia proprio al fine di sostenere i nostri rappresentanti, dal basso, possiamo organizzare un evento nazionale chiamando a raccolta tutti gli eletti del M5S, unitamente a tutti quelli che vorranno partecipare, niente di più ma niente di meno di quello che hanno organizzato in Val Susa i no tav. Si dovrebbe dare massima diffusione all'iniziativa.
Personalmente ritengo giusto organizzare un tale evento in Calabria e, in particolare, in un posto dall’alto valore simbolico. Andrebbe realizzato a San Luca in Aspromonte - al termine della campagna elettorale abbiamo preso precisi impegni con i cittadini di San Luca, abbiamo loro promesso di non dimenticarli - ma mi rendo conto che la logistica non ci aiuterebbe, specie se saremo migliaia di persone. Anche a Platì ad Africo a Melito di Porto Salvo ecc. avremmo gli stessi problemi.  Di conseguenza invito tutti a proporre un luogo ed una data che tenga conto della logistica e dei tempi tecnici necessari.
Adesso è già tardi!!!
Facciamo approvare la nuova legge Lazzati per liberare le Istituzioni elettive dalle mafie e riempire le stesse di persone che possano occuparsi dei problemi della gente onesta.
Che ne pensate?
Carpe diem, ad maiora semper.