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Centro Studi "G.Lazzati"-Sede Regionale"Rosangela De Grazia"-Via Magellano,Trav.II-GIZZERIA MARINA-

CENTRO STUDI"G.LAZZATI"-SEDE REGIONALE"ROSANGELA DE GRAZIA"-VIA MAGELLANO,IITRAV.-GIZZERIA MARINA- Tel.338 4900103---338 5210483---368 7860748 -www.centrostudilazzati.blogspot.com
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sabato 21 dicembre 2013

Comunicazione del Presidente e fondatore del Centro Studi Lazzati..nonche' autore della Legge Lazzati....

Del tutto ingiustificati si appalesano i toni trionfalistici con i quali è stata data notizia alla stampa dell’approvazione in commissione giustizia al senato del nuovo testo dell’art. 416, ter codice penale che sanziona e più duramente il voto di scambio.
Il nostro riferimento è ai mass media ed in particolare al corriere della sera ed ai vari senatori che si sono dati da fare ( su di tutti Gianrusso e Lumia) oltre a don Ciotti e all’associazione Libera.
Doveroso e corretto è l’ampliamento dell’art. 416 ter c.p.; tale innovazione non comporta però, come qualche sconosciuto operatore del diritto va cianciando, l’accantonamento e il superamento della legge Lazzati nella sua veste originaria e così come presentata in Parlamento dal M5s.
L’art. 416 ter c.p., così come l’art. 416 bis, comporta l’acquisizione della prova nel procedimento penale: del contenuto dell’accordo tra politico di pochi scrupoli e malavitoso (do ut des, do ut facies) nel primo caso.;della volontà di rafforzare il sodalizio criminoso, nel secondo caso.

Prove, queste, che non si sa se si riescano ad acquisire e quando si acquisiscono (evento incertus an et quando) , non certamente durante la competizione elettorale, bensì a notevole distanza di tempo  e con nessuna incidenza quindi su quel momento elettorale.
La legge Lazzati che introduce il divieto di attività di propaganda elettorale alle persone sottoposte alla misura della sorveglianza speciale ed indiziate di appartenere alle associazioni criminali, è invece di immediata applicazione nel momento elettorale, e per questo semina il panico.
Infatti, la legge Lazzati non comporta l’acquisizione della prova diabolica della ragione per la quale il politico di pochi scrupoli ed il malavitoso hanno concordato l’appoggio elettorale; nel contempo elimina il paradosso normativo del sistema che pur non consentendo al sorvegliato speciale di esercitare il diritto di voto , gli consente però di raccogliere il consenso elettorale.

 Cioe' a dire,che ,se sottoposto a sorveglianza speciale, non posso esprimere il mio diritto di voto ma,se ne raccolgo 10,100,1000,10.000 ,questo mi e' consentito..
Paradosso che non è comprensibile in uno Stato di diritto, come ha scritto reiteratamente sul Corriere della Sera il compianto prof. Vittorio grevi (dal 1993 al 2010) “la legge Lazzati colma una lacuna dell’ordinamento” con riferimento agli artt. 416 bis e ter C.P. e nello stesso senso si sono espressi magistrati della Suprema Corte di Cassazione, un ex Presidente della Corte Costituzionale (Cesare Ruperto) e illustri professori di diritto (Federico Stella, Marco Angelini, Francesco Siracusano e Luigi Fornari).
Diversamente, senza tale legge i  pur accertati rapporti elettorali intercorsi tra politico e malavitosi, fin da subito , agevolmente individuati o individuabili, resterebbero senza rilevanza penale.
Dal che si evince che le menzionate normative hanno carattere integrativo e complementare.
L’una- si ripete- si applica nel caso che sia raggiunta la prova della ragione e del contenuto dell’accordo perverso,; l’altra- Legge Lazzati- è uno strumento normativo che trova immediatamente applicazione nel momento elettorale e prescinde, si ribadisce, dalla prova circa il contenuto dell’accordo elettorale sottostante.
Con l’ulteriore pregio di individuare nel momento elettorale i candidati appoggiati dalla mafia , evitandosi in tal modo gli scioglimenti degli enti elettivi , provvedimenti questi generalizzati e per questo iniqui, con sanzione indiscriminata  per tutti i candidati (buoni e cattivi)e conseguente penalizzazione dell’immagine della  intera Comunità.
La ragione e l’ambito dell’applicazione dell’art. 416 ter c.p. e legge Lazzati, nella sua edizione originaria, sono pertanto ben delineati per cui non sussiste quell’asserita incompatibilità o superamento della legge “Lazzati”, come qualcuno frettolosamente si è precipitato a scrivere.
Con l’ovvia considerazione che, se in occasione della competizione elettorale si acquisisce la prova – il che è poco verosimile – circa la ragione dell’appoggio elettorale si procederà penalmente a carico dei candidati e dei malavitosi, non per violazione della legge Lazzati,bensì per violazione dell’art. 416 bis o dell’art. 416 ter C.P.
Ci spieghino Don Ciotti ed i dirigenti di Libera, magari con i loro esperti di diritto , le ragioni della loro ostinata opposizione alla Legge lazzati.
Senza la legge lazzati, quale a loro modo di vedere , sarebbe la normativa penale da applicare ai pur individuati  rapporti elettorali intercorsi tra politico di pochi scrupoli e malavitosi?
Diversamente, si rischia di fare antimafia di parata e la tanto conclamata e condivisa innovazione dell'art.416 ter c.p.serve poco o niente alla causa.
22 dicembre 2013.  Falerna Marina.
Romano De Grazia, Presidente Centro Studi “G. Lazzati”e Presidente aggiunto onorario della Suprema Corte di Cassazione.

venerdì 20 dicembre 2013

"COMPLIMENTI  VIVISSIMI E SENTITI RINGRAZIAMENTI"....


Complimenti da parte mia e da parte del Giudice De Grazia a voi tutti e a Don Ciotti; con l'approvazione al Senato dell'art.416 ter  c.p. avete risolto definitivamente il problema del voto di scambio....