Cerca nel blog

Centro Studi "G.Lazzati"-Sede Regionale"Rosangela De Grazia"-Via Magellano,Trav.II-GIZZERIA MARINA-

CENTRO STUDI"G.LAZZATI"-SEDE REGIONALE"ROSANGELA DE GRAZIA"-VIA MAGELLANO,IITRAV.-GIZZERIA MARINA- Tel.338 4900103---338 5210483---368 7860748 -www.centrostudilazzati.blogspot.com
www.wn.com/adolfopartenope
world news/video/legge lazzati/search

mercoledì 24 settembre 2014

INTENSA L'ATTIVITà DEL CENTRO STUDI LAZZATI

INTENSA L’ATTIVITà DEL CENTRO STUDI LAZZATI.

IL DR. ROMANO DE GRAZIA PARLERà DELLA LEGGE LAZZATI IL 27 SETTEMBRE A CIRò MARINA, L'11 O IL 14 NOVEMBRE A PALERMO E, SEMPRE NEL MESE DI NOVEMBRE, A FERENTINO, PROVINCIA DI FROSINONE,A OPPIDO MAMERTINA CON L’INTERVENTO DEL NUOVO RESPONSABILE DEL CENTRO STUDI LAZZATI PER REGGIO CALABRIA E PROVINCIA, FRANCO NEGRINI E, INFINE, A COSENZA DOVE SARà PRESENTE ANCHE IL PROCURATORE DI TORINO RAFFAELE GUARINIELLO.

MADDALENA DEL RE, RESPONSABILE DEL CENTRO STUDI LAZZATI DI LAMEZIA TERME.


mercoledì 17 settembre 2014

RICEVIAMO DAL PRESIDENTE DEL CENTRO STUDI REGIONALE E PRESIDENTE AGGIUNTO ONORARIO SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE DOTT.ROMANO DE GRAZIA....

Voto di scambio: art. 416 ter C P e legge Lazzati
di Romano De Grazia e Marco Angelini

Il dibattito sull'influenza della criminalità
organizzata nella campagna elettorale è ritornato
di stringente attualità all'indomani delle prime
sentenze emesse successivamente all'entrata in
vigore del nuovo art. 416 ter c.p., rubricato
appunto “scambio elettorale politico – mafioso”.
La Suprema Corte ha infatti stabilito (cfr.: Cass.
pen., sez. VI, 3.06.2014, n. 36382) che le modalità
di procacciamento dei voti debbono costituire
oggetto del patto di scambio politico­mafioso, in
funzione dell'esigenza che il candidato possa
contare sul concreto dispiegamento del potere di
intimidazione del sodalizio mafioso e che
quest'ultimo si impegni a farvi ricorso.
L'andamento dei lavori preparatori fa infatti
ritenere, sempre secondo la Corte di Cassazione,
che la modalità di procacciamento sia stata
ritenuta “funzionale all'esigenza di punire non il
semplice accordo politico­elettorale del candidato
o di un suo incaricato con il sodalizio di tipo
mafioso, bensì quell'accordo avente ad oggetto
l'impegno del gruppo malavitoso ad attivarsi nei
confronti del corpo elettorale con le modalità
intimidatorie tipicamente connesse al suo modo di
agire”. Questo principio è stato sostanzialmente
ribadito anche dalla recentissima sentenza, sempre
della VI sezione, depositata il 9.9.2014, n.
37374/14, che pur affermando che le modalità di
procacciamento rimangono esterni alla fattispecie
che si perfeziona al momento del patto di scambio,
conferma che chi, per proprie esigenze elettorali,
promette denaro ad una organizzazione criminale
mafiosa, deve essere consapevole della sua natura
e dei metodi che la connotano.
La Cassazione ha così delineato in modo
autorevole l'ambito di operatività dell'art. 416 ter
c.p. che, diversamente dai migliori auspici, pur
rappresentando un indubbio passo in avanti,
sembra mantenere sostanzialmente invariate le
perplessità sulla sua reale capacità di fornire
all'autorità giudiziaria un valido strumento per
perseguire il perverso legame fra politica e mafia.
E’ del tutto evidente che è rimasto deluso e
smentito chi immaginava, in totale buona fede, che
tale fattispecie potesse rappresentare una svolta
nella lotta alla criminalità organizzata e che avesse
resa obsoleta la battaglia che da oltre vent'anni il
Centro Studi Lazzati, fondato dal giudice Romano
De Grazia, sta conducendo per l'approvazione
integrale del c.d. disegno di legge Lazzati.
Il disegno di legge Lazzati, come noto,
prevede il divieto per il sorvegliato speciale di
poter fare propaganda elettorale punendolo, in
caso di violazione, con sanzione penale. La
sanzione penale, con conseguente interdizione dai
pubblici uffici, ineleggibilità e decadenza dalla
carica, viene estesa anche al candidato che la
richiede o la sollecita.
Tale norma, introdotta nel nostro ordinamento
con L. 13.10.2010, n. 175 e poi inserita agli artt.
67, VII co, e 76, VIII e IX co, D.L.vo n. 159/2011
(codice antimafia), ha finalmente posto rimedio ad
una evidente lacuna nell'ordinamento italiano che
pur privando espressamente il sorvegliato speciale
da qualunque diritto di elettorato sia attivo che
passivo, nulla diceva sulla capacità/possibilità di
fare propaganda elettorale.
Purtroppo, durante il dibattito parlamentare
l'originario disegno di legge è stato parzialmente
modificato con l'introduzione di alcune
incongruenze che ne hanno ridotto la portata
applicativa:
 con l’indicazione della propaganda elettorale ai
sensi della legge 4 aprile 1956, n° 212, l’attività
vietata sembra circoscriversi all’affissione di
manifesti e alla distribuzione di volantini (è
assolutamente fuori dalla realtà che durante le
competizioni elettorali i boss e i loro accoliti
vadano in giro distribuendo volantini o affiggendo
manifesti);
 eliminando quanto alla propaganda l’inciso “in
favore o in pregiudizio di simboli o liste” il divieto
è inapplicabile alle competizioni politiche in
occasione delle quali allo stato il voto di
preferenza non è consentito.
Va detto che al momento del voto finale tali
aporie erano state evidenziate ma data la fortissima
resistenza che tale legge aveva incontrato, il
relatore e lo stesso Governo (seduta al Senato del
06/10/2010, rappresentante del Governo il
sottosegretario Davico) hanno preferito, per
evitare nuove letture, non correggere il testo ma
approvare una sorta di “ordine del giorno
interpretativo” con la promessa, poi resasi vana, di
un veloce emendamento del testo in occasione
dell'approvazione del c.d. “Codice antimafia”.
Le modifiche emendative sono state riproposte
4successivamente ma hanno trovato resistenza finora
con motivazioni pretestuose o quantomeno
superficiali. In ultimo l'opposizione si è
concentrata proprio sulla presunta inutilità della
c.d. Legge Lazzati data la sopravvenuta
approvazione della modifica dell'art. 416 ter c.p..
Il recentissimo indirizzo giurisprudenziale ha una
volta per tutte spazzato via tale critica dando così
ragione ai numerosi appelli rivolti da Romano De
Grazia sulla piena vitalità e validità del disegno
Lazzati e sulla sua complementarietà rispetto
all'impianto codicistico.
Mentre il 416 ter c.p. vuol colpire un metodo
(quello di intimidazione mafiosa) di
procacciamento del consenso elettorale, la legge
Lazzati invece vuol impedire che soggetti, già
dichiarati socialmente pericolosi per la loro
contiguità/appartenenza alla criminalità
organizzata, possano fare propaganda elettorale. I
vantaggi applicativi appaiono del tutto evidenti:
nel primo caso sarà necessario acquisire la prova
dell'esistenza della promessa e soprattutto del
metodo; nel secondo caso invece è sufficiente che
le forze dell'ordine, che già hanno l'obbligo di
controllare i sorvegliati speciali, acquisiscano la
5prova della propaganda elettorale.
Chi vive nel territorio dove prolifera la mafia,
chi abita nei quartieri, nei paesi nelle cittadine a
forte infiltrazione mafiosa conosce perfettamente
chi è un capo mafioso e sa perfettamente che a
volte è sufficiente “l'attivarsi” per un candidato,
per un simbolo o una lista a far conseguire un
risultato elettorale; non è certamente necessario
alcun patto di scambio e/o consapevolezza,
neanche “ambientale” di atti di intimidazione o di
assoggettamento. Se anche si dovesse seguire il più
rigoroso indirizzo giurisprudenziale che ritiene
sufficiente la consapevolezza c.d. “ambientale” ad
integrare il requisito del “metodo mafioso”,ferma
rimane la necessità della prova del patto. Quando
non vi è la prova dello “scambio” l'art. 416 ter c.p.
non può essere applicato. La legge Lazzati invece
prescinde da tutto ciò e va a colpire il mafioso nel
momento della raccolta del consenso elettorale;
vuol impedire che la mafia faccia propaganda per
questo o quel candidato o partito; vuol impedire
sin dal momento fisiologico della raccolta dei voti
la possibilità che nasca un legame con il politico.
La legge Lazzati non ha come finalità precipua
quella di colpire il rappresentante del popolo o
l'esistenza di un accordo perverso, ma quella di
impedire che la mafia diventi soggetto politico. E'
questa la felice intuizione del dott. De Grazia che,
con una semplice e veloce norma, vuol cercare di
impedire alla radice che la mafia possa vantare una
benemerenza con il politico di turno, possa
alterare o comunque incidere sulla democrazia,
che ha nel momento elettorale la sua massima
esplicazione.
Tali considerazioni sono talmente evidenti che
risultano incomprensibili le opposizioni, gli
atteggiamenti equivoci, le freddezze che la legge
Lazzati ed i tentativi di emendarne i difetti hanno
incontrato e continuano ad incontrare anche presso
associazioni che tanto hanno dato e continuano a
dare nella lotta contro la criminalità organizzata.
Per riassumere, come ripetutamente scritto dal
compianto Prof. Vittorio Grevi, la legge Lazzati
nel suo testo originario colma una lacuna del
sistema:
1) perché consente di sanzionare i pur emersi
rapporti elettorali intercorsi tra malavitoso
sottoposto alla misura della sorveglianza
speciale e quelli del suo clan con il candidato
di pochi scrupoli, prescindendosi dal rapporto
sottostante – do ut des, do ut facias ­;
2) perché, altro rilevante effetto, previene o
meglio evita il provvedimento di scioglimento
dell’assemblea dell’ente elettivo, consentendo
la individuazione sin dalla competizione
elettorale del candidato appoggiato dalla mafia
(necessariamente il nome di questi deve essere
propagandato per poi essere votato)
E’ inoltre di tutta evidenza, come in
precedenza detto, la complementarietà della legge
Lazzati alla normativa di cui agli artt. 416 bis e
416 ter C P. La legge Lazzati si applica al
momento elettorale, prescinde non solo dalla
dimostrazione della ragione per la quale politico e
malavitoso hanno deciso l’accordo elettorale, ma
dalla stessa esistenza di un patto e si raccorda con
la menzionata normativa nel senso che se vi fosse
sin da subito dimostrazione dell’intervenuto
accordo e del suo illecito contenuto il PM
procederebbe a carico dell’uno e dell’altro
(malavitoso e candidato) ai sensi degli artt. 416 ter
e 416 bis C P. Se invece tale prova non vi fosse o
se addirittura non sussistesse un previo accordo fra
malavitoso e politico solo la legge Lazzati
potrebbe trovare spazi operativi perché avrebbe la
8capacità di colpire anche solo il mafioso.
Si ripete, infatti, che la legge Lazzati ha come
obiettivo quello di impedire che i soggetti
socialmente pericolosi, così riconosciuti e
dichiarati dall'autorità giudiziaria, possano
tranquillamente fare propaganda elettorale alla
ricerca di consensi per questo o quel candidato o
lista o simbolo. In tal modo, se ne si ha la voglia, si
toglie la politica ai delinquenti e la delinquenza ai
politici.
Con ciò, con il ribadire cioè la piena e
completa vitalità del disegno Lazzati non si vuole
affermarne la perfezione; è evidente infatti che
ogni testo legislativo è suscettibile di
miglioramento (pur se già passato al vaglio di
grandissimi giuristi come Cesare Ruperto,
Federico Stella e Vittorio Grevi) e per questo vi è
totale disponibilità di ascolto e di confronto per
cercare di restituire alla legge Lazzati l'iniziale
capacità applicativa e coerenza con l'ordinamento
giuridico; ciò che è invece incomprensibile è il
rifiuto di discuterne apertamente e senza riserve
mentali.
Per un dettaglio sul contenuto degli artt. 67 e 76
9del D.L.vo n. 159/2011 e sulle modifiche proposte
in parlamento si rinvia ai documenti allegati.
Allegati:
1) estratto D.L.vo n. 159/2011
2) proposta di legge n. 660 del 4.4.2013.
Dott. Romano De Grazia Presidente Aggiunto
Onorario Suprema Corte di Cassazione e Pres.
Centro Studi Regionale G. Lazzati
Prof. Avv. Marco Angelini docente di diritto
penale dell’economia Università di Perugia




giovedì 31 luglio 2014

NEL RICORDO DI PAOLO ...

Domenica,3 Agosto 2014 alle ore 20.00 presso la Chiesa del Redentore a Lamezia Terme(vicino ex cantina Bruzia)in ricorrenza del Trigesimo della morte del Dott.Paolo Piacente ,esponente del Centro Studi Lazzati,sara' officiata una messa in suo Suffragio .Il Centro Studi invita i soci a partecipare.

lunedì 7 luglio 2014

A PROPOSITO" DELLA PROCESSIONE DELLA VERGOGNA" DI OPPIDO MAMERTINA......

A proposito "della processione della vergogna"a Oppido Mamertina,il Centro Studi Lazzati chiede di sapere cosa hanno fatto le Istituzioni a Petilia Policastro sull'ingresso della statua del Santo addirittura nel cortile del boss Massimo Manfreda per rendere omaggio a costui(come pubblicato dal Quotidiano di Calabria).
In particolare,chiede di sapere come si comportarono Sindaco,Giunta e Comandante dei Carabinieri e se questi ritenne di informare doverosamente il Procuratore della Repubblica di Crotone.
Il fatto resta comunque grave e clamoroso anche se avvenuto prima della scomunica dei mafiosi da parte di Papa Bergoglio  e comunque il fatto risulta essere stato denunciato il 3 Giugno 2014 dal Presidente del Centro Romano De Grazia agli studenti di Cosenza alla presenza del Procuratore Nazionale Antimafia Franco Roperti e di Adriana Musella Presidente di "Riferimenti" e di Arcangelo Badolati,capo redattore della Gazzetta del Sud il quale ,ovviamente,tacque sull'argomento.
Quello che rende ancora piu' grave il fatto è che avvenne dopo la manifestazione del 3 Maggio 2014 dove il Sindaco di Petilia Policastro ritenne di dover erigere una statua a Lea Garofalo ,vittima sventurata di mafia e dove si invito'in esclusiva Don Luigi Ciotti  a parlare di legalita'.
Ognuno,dai fatti narrati tragga opportune conclusioni.

CENTRO STUDI  REGIONALE  "G..LAZZATI"

venerdì 4 luglio 2014

NEL RICORDO DI PAOLO...

NEL RICORDO DI PAOLO PIACENTE.....Si avvisano tutti gli amici che desiderano esprimere l'ultimo saluto a Paolo che potranno farlo domani 5 Luglio  2014  alle  ore 17.00 nella Chiesa del Redentore in Lamezia Terme Sambiase....Coloro che arrivano da fuori dopo essersi immessi nella superstrada Lamezia Catanzaro dovranno uscire a Lamezia Sud per chi viene lato Catanzaro e a Palazzo per chi arriva lato Autostrada Salerno Reggio Calabria.

mercoledì 2 luglio 2014

Se ne è andato improvvisamente PAOLO PIACENTE, uno che
in Calabria ha lottato strenuamente
per i valori della Giustizia, Libertà e Democrazia.
Il Centro Regionale Lazzati si stringe, costernato e attonito
al dolore del padre Tonino, della sorella Maria Vittoria
e del fratello Rubens e piange per la scomparsa di uno che ha
fatto la storia del Centro.
Il Presidente Romano De Grazia

mercoledì 7 maggio 2014

FINALMENTE COMINCIA A CROLLARE IL "MURO DI GOMMA" ERETTO IN CALABRIA IN FAVORE DI LIBERA...

Emergono le vere ragioni per le quali a Petilia Policastro hanno voluto solo la presenza di Don Ciotti e ignorato l'invito al Giudice Romano De Grazia ,Presidente del Centro Studi Lazzati  che avrebbe parlato sulla Legge Lazzati omonima,modo questo piu' proficuo per onorare la memoria delle vittime della mafia.            
Certo,a molti non è sfuggito l'atteggiamento masochistico di chi escluso dal palco a Milano, ha offerto invece tutto il palco ed esclusivamente a Don Ciotti a Petilia Policastro.

martedì 1 aprile 2014

"Modificare il reato ma senza incertezze"--CORRIERE DELLA SERA 31MARZO 2014--

Si ritiene opportuno e doveroso riportare la nota giuridica sul nuovo contenuto dell'art.416 ter c.p.redatto e pubblicato dal Prof.Giovanni Fiandaca,titolaredella Cattedra di Diritto Penale all'Universita' di Palermo (sul Corriere della Sera pag.20 del 31 Marzo 2014 e dal titolo "Modificare il reato ma senza incertezze".
L'autore della nota conosce autorevolmente la normativa sul voto di scambio ed ha avvertito che se non si eliminano le incertezze contenute nel testo modificativo,si corre in concreto il rischio di un "aggravamento della confusione normativa in materia".
C'è da annotare che il Prof. Fiandaca,l'8 Ottobre del 2008 era presente all'Universita' di Pavia dove,su invito del compianto Prof.Grevi ,il Giudice Romano De Grazia tenne una lezione agli alunni dell'Ateneo sulla Legge Lazzati ,ben piuì chiara del 416 ter c.p.cosi come modificato in maniera confusa da autoreferenziati "Professori di Diritto".
La Legge Lazzati,che introduce il divieto di attivita' di propaganda elettorale ai sorvegliati speciali,ha il pregio della semplicita' e della chiarezza e dell'immediata applicabilita' al momento elettorale.
Per questo fa' paura alle classi politiche colluse e ha il solo difetto di non essere stata concepita ed elaborata da conclamati (e fasulli)soloni del pensiero giuridico della sinistra mediatica.(i quali finiranno per annegare nell'adrenalina prodotta dalla loro invidia e accidia).
A questi fanno comodo solo sceneggiate e racconti dell'antimafia,con lo stuolo al seguito di ciarlatani,nani e ballerine.

CENTRO STUDI LAZZATI

"Il libro non è su Libera. E vi spiego perche".....

Si richiama l'attenzione sull'avvenuta pubblicazione del libro"I buoni"di Giovanni Luca Rastello e la replica del predetto su "Il Fatto Quotidiano"del 1 Aprile 2014 agli stizziti commenti di Giancarlo Caselli e Nando Dalla Chiesa.
E' il caso di dire che quando Don Ciotti chiama,Caselli e Dalla Chiesa rispondono.
CENTRO STUDI LAZZATI

"Il silenzio prezioso alleato dell'illegalita'".....



LETTERA APERTA AL MINISTRO ORLANDO. SEGNI IL SUO MANDATO CON UN PRIMO INTERVENTO:LA LEGGE LAZZATI...http://www.casadellalegalita.info/archivio-storico/2014/11281-lettera-aperta-al-ministro-orlando-segni-il-suo-mandato-con-un-primo-intervento-la-legge-lazzati.html

Lettera aperta al Ministro Orlando. Segni il suo mandato con un primo intervento: la Legge Lazzati

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 2014 15:30 CASA DELLA LEGALITÀ - CENTRO STUDI LAZZATI
StampaPDF
E' ormai consolidata la consapevolezza che le organizzazioni di stampo mafioso al fine di perseguire i propri interessi criminali operino per condizionare la competizione e l'esito elettorale sia delle elezioni amministrative, sia delle elezioni regionali, politiche ed europee.
L'inquinamento delle elezioni è un attentato costante alla democrazia. E' la negazione della stessa democrazia perché mette in discussione la libera espressione del voto da parte dei cittadini.Mette in discussione la corretta gestione della cosa pubblica nei diversi livelli degli organismi elettivi e istituzionali, come sempre di più è evidenziato dalle inchieste giudiziarie, nonché dalle indagini amministrative presso molteplici Enti Locali ove hanno potuto operare le Commissioni d'Accesso...
Vista la sua passata esperienza nella Commissione Parlamentare Antimafia è certamente consapevole che le infiltrazioni ed i condizionamenti della politica, nella competizione elettorale, non sono più considerabili (da lungo tempo) questione “meridionale”, bensì questione concretamente verificata anche nei territori del centro e del nord, nonché anche nelle circoscrizioni estere delle tornate elettorali per le elezioni politiche.
In parallelo alla necessaria riforma (già in fase avanzata nell'iter d'approvazione parlamentare) del noto “416–ter”, e delle evidenti necessità di adozione di provvedimenti di perfezionamento dell'efficacia delle misure preventive e di contrasto alle mafie (come anche indicate dal gruppo di lavoro di esperti incaricati dal precedente Governo), vi è un semplice ed efficace strumento di contrasto, alla radice, dell'influenza mafiosa nelle competizioni elettorali e nel voto. Si tratta del progetto di Legge Lazzati.
Il succo del provvedimento è semplice: vietare ai soggetti sottoposti alla misura della Sorveglianza Speciale di P.S. di raccogliere voti per candidati o liste in occasione delle tornate elettorali, prevedendo sanzioni sia per i mafiosi che violano tale divieto sia per i “candidati” e liste che si servono dei mafiosi per la raccolta dei voti.
E' un principio elementare, semplice da attuare, che rappresenterebbe un efficace strumento di prevenzione che ridurrebbe anche la possibilità di condizionamento delle Amministrazioni e degli organi elettivi che vengono definiti dal voto.
L'applicazione piena della proposta di Legge Lazzati non è in alcun modo in contrasto con la riforma dell'art. 416-ter del Codice Penale, essendone ad ogni effetto complementare. Se infatti si è davanti ad elementi di prova dello “scambio” politico-mafioso previsto dalla nuova formulazione dell'art. 416-ter (in fase di approvazione definitiva da parte del Parlamento) prevale questa contestazione in quanto reato più grave. Se invece si è davanti alla prova del supporto elettorale a favore di un politico o di una lista da parte di un mafioso sottoposto alla misure della Sorveglianza Speciale, ma non vi sono in tutto o in parte gli elementi di riscontro dello “scambio” politico-mafioso, l'applicazione della proposta di Legge Lazzati permette di agire penalmente in modo tempestivo.
Inoltre l'applicazione della Legge Lazzati rappresenterebbe uno strumento di prevenzione di molteplici casi di condizionamento ed infiltrazione mafiosa negli Enti Locali. Se oggi, infatti, esiste solo lo strumento dello scioglimento e commissariamento degli organi elettivi (Consiglio e Giunta Comunali e Provinciali, con esclusione – incomprensibilmente – degli organi delle Regioni) soltanto a seguito di un articolata e complessa azione di inchiesta amministrativa, la Legge Lazzati permetterebbe di agire “chirurgicamente” prima, colpendo non solo il mafioso ma anche, con l'immediata decadenza, il politico o i politici che hanno beneficiato della raccolta di voti da parte dell'organizzazione mafiosa, ed eliminando la necessità di scioglimento e commissariamento. Salvo i casi di condizionamento post-elettorale degli amministratori pubblici, infatti, eliminando alla radice il condizionamento e quindi l'infiltrazione negli organi elettivi che si sviluppa e consuma prima delle elezioni, ovvero nella fase di campagna elettorale, si ridurrebbe la necessità di dover procedere con gli scioglimenti e commissariamenti degli Enti Locali e si andrebbe anche a sanare il vuoto legislativo di intervento sugli organismi elettivi regionali e parlamentari.
Purtroppo se pur semplice ed efficace questo strumento pare “spaventare” la politica e per questo dal 1993 attende di divenire Legge della nostra Repubblica. Lo strumento predisposto, recentemente, è stato recepito in parte e reso del tutto inefficace, riguardando il divieto esclusivamente le affissioni e distribuzioni del materiale di propaganda elettorale. Ciò per effetto dell’avvenuta apposizione nel testo dell’inciso “ propaganda ai sensi della legge 4 aprile 1956 n. 212”. Il che rende, nel contempo, opportuno il richiamo a tutte le modalità di svolgimento della propaganda, con eliminazione, quindi, dell’inciso sopra menzionato.
Le chiediamo quindi di dare un segnale: portare questa semplice ed efficace proposta come primo provvedimento della sua attività come Ministro della Giustizia. Sarebbe un segnale importante per il Paese e la speranza che la politica possa liberarsi dal condizionamento mafioso.
Occorre eliminare una volta per tutte il paradosso secondo cui il mafioso sottoposto alla misura della sorveglianza speciale non può votare, ma può raccogliere il voto degli altri a mezzo della propaganda elettorale. Cioè a dire che lo stesso non può dare il proprio voto, ma se ne raccoglie 10, 100, 1.000, 10.000, questo gli è consentito dallo Stato di diritto. Una situazione, questa, che contrasta gravemente contro ogni principio elementare di logica e civiltà giuridica. 
il Presidente della Casa della Legalità, C. Abbondanza
il Presidente del Centro Studi Lazzati, R. De Grazia - Presidente agg. onorario Suprema Corte di Cassazione



APPLICAZIONE PIENA DELLA LEGGE “LAZZATI”
Modifica al “CODICE ANTIMAFIA” – Decreto Legislativo 159/2011 
Al Decreto legislativo 159/2011 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'art. 67, il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Alle persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso, sottoposte alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, è fatto divieto di svolgere attività di propaganda elettorale in favore o in pregiudizio di candidati o di liste, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente.
Si intende per propaganda elettorale qualsiasi attività diretta alla raccolta del consenso, svolta in occasione di competizioni elettorali e caratterizzata da molteplicità di atti, coinvolgimento di più persone, impiego di mezzi economici e predisposizione di una struttura organizzativa, sia pur minima, a tale scopo destinata »; 
b) all’art. 76, il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la persona sottoposta, in forza di provvedimento definitivo, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, che propone o accetta di svolgere attività di propaganda elettorale in violazione del divieto previsto dall’articolo 67, comma 7, e il candidato che la richiede o in qualsiasi modo la sollecita sono puniti con la reclusione da uno a sei anni»; 
c) all'art. 76, il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Con la sentenza di condanna per il delitto di cui al comma 8, il giudice dichiara altresì il candidato ineleggibile per un tempo non inferiore a cinque e non superiore a dieci anni. Qualora il candidato sia stato eletto, il giudice ne dichiara la decadenza; qualora il candidato sia membro del Parlamento, la Camera di appartenenza adotta le conseguenti determinazioni secondo le norme del proprio Regolamento. Le sanzioni relative all’ineleggibilità e alla decadenza, di cui al presente comma, si applicano anche nel caso di patteggiamento della pena a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale o di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi degli articoli 163 e seguenti del codice penale. Il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza di condanna o di applicazione della pena a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, ai sensi dell’articolo 36, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale. Tale sentenza passata in giudicato è altresì trasmessa all’ufficio elettorale del comune di residenza del candidato per le conseguenti annotazioni».
 


IL TESTO DELLA LETTERA APERTA INVIATA (in formato .pdf)
ALLEGATI (formato .pdf)