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Centro Studi "G.Lazzati"-Sede Regionale"Rosangela De Grazia"-Via Magellano,Trav.II-GIZZERIA MARINA-

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giovedì 4 aprile 2013

....mentre si continua a discutere e perdere tempo con cose inutili e futili distraendo le masse ...IL TESTO ORIGINARIO DELLA LEGGE LAZZATI IN DATA ODIERNA VIENE PRESENTATO IN PARLAMENTO.......


----Messaggio originale----
Da: avv.loduca@libero.it
Data: 4-apr-2013 19.18
A: <pastore.ivan@yahoo.it>, <sebastiano.barbanti@gmail.com>, <nicolamorra@tiscali.it>, <francescoavvmolinari@gmail.com>, <romano.degrazia@gmail.com>
Ogg:


Vi rimetto il possibile testo del comunicato ANSA

Il M5S  ha dato inizio alla Terza Repubblica con la presentazione di un provvedimento di contrasto alle mafie, per la liberazione delle Istituzioni elettive dagli uomini del malaffare. In data odierna, presso la Camera dei Deputati, il M5S ha depositato il primo disegno di legge - primo firmatario il deputato calabrese Sebastiano Barbanti - per l’abrogazione e la sostituzione della legge n. 175/2010, la c.d. legge Lazzati che, dopo diciassette anni dalla prima presentazione, fu licenziata dal Parlamento con numerose criticità di ordine tecnico-normativo che, di fatto, ne hanno ostacolato l’applicazione. Il testo della nuova legge Lazzati è quello originario redatto dal Giudice Emerito di Cassazione Romano De Grazia, prima d’ora, mai approdato in Parlamento per l’approvazione. 


un caro saluto a tutti
piergiorgio

p.s. il Giudice consiglia anche di inoltrare il testo del disegno di legge che per comodità riporto di seguito:

Disposizioni concernenti il divieto di propaganda elettorale per le persone appartenenti ad associazioni mafiose e sottoposte alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.
Art. 1.
Alle persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla 'ndrangheta o ad altre associazioni comunque localmente denominate che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso, sottoposte alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, è fatto divieto di svolgere propaganda elettorale in favore o in pregiudizio di candidati o simboli, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente.
Ai fini della presente legge è da intendersi per propaganda elettorale qualsiasi attività diretta alla raccolta del consenso svolta in occasione di competizioni elettorali e caratterizzata da molteplicità di atti, coinvolgimento di più persone, impiego di mezzi economici e predisposizione all'uopo di una sia pur minima struttura organizzativa.
Art. 2.
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato ai sensi degli artt. 416 bis e 416 ter cod. pen., il sottoposto a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza che, trovandosi nelle condizioni dì cui all'art. 1, propone o accetta di svolgere attività di propaganda elettorale, e il candidato che la richiede o in qualsiasi modo la  sollecita sono puniti con la reclusione da uno a sei anni.
Art. 3.
Con la sentenza di condanna il Giudice dichiara il candidato ineleggibile per un tempo non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci e, se eletto, ne dichiara la decadenza.
Nel caso in cui il candidato sia un membro del Parlamento, la Camera di appartenenza adotta le conseguenti determinazioni secondo le norme del proprio regolamento.
Dette sanzioni si applicano anche in caso di patteggiamento di pena a sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. o di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena a sensi dell'art. 163 cod. pen.
Il Giudice ordina, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell'art. 36, commi 2, 3 e 4, cod. pen. e la trasmissione della sentenza passata in giudicato all'Ufficio Elettorale del Comune di residenza del candidato per le relative annotazioni.
Art. 4.
È abrogata la legge n. 175 del 13 ottobre 2010, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 2010, n. 252 ed è sostituita dalla presente legge.