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Centro Studi "G.Lazzati"-Sede Regionale"Rosangela De Grazia"-Via Magellano,Trav.II-GIZZERIA MARINA-

CENTRO STUDI"G.LAZZATI"-SEDE REGIONALE"ROSANGELA DE GRAZIA"-VIA MAGELLANO,IITRAV.-GIZZERIA MARINA- Tel.338 4900103---338 5210483---368 7860748 -www.centrostudilazzati.blogspot.com
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martedì 1 aprile 2014

"Modificare il reato ma senza incertezze"--CORRIERE DELLA SERA 31MARZO 2014--

Si ritiene opportuno e doveroso riportare la nota giuridica sul nuovo contenuto dell'art.416 ter c.p.redatto e pubblicato dal Prof.Giovanni Fiandaca,titolaredella Cattedra di Diritto Penale all'Universita' di Palermo (sul Corriere della Sera pag.20 del 31 Marzo 2014 e dal titolo "Modificare il reato ma senza incertezze".
L'autore della nota conosce autorevolmente la normativa sul voto di scambio ed ha avvertito che se non si eliminano le incertezze contenute nel testo modificativo,si corre in concreto il rischio di un "aggravamento della confusione normativa in materia".
C'è da annotare che il Prof. Fiandaca,l'8 Ottobre del 2008 era presente all'Universita' di Pavia dove,su invito del compianto Prof.Grevi ,il Giudice Romano De Grazia tenne una lezione agli alunni dell'Ateneo sulla Legge Lazzati ,ben piuì chiara del 416 ter c.p.cosi come modificato in maniera confusa da autoreferenziati "Professori di Diritto".
La Legge Lazzati,che introduce il divieto di attivita' di propaganda elettorale ai sorvegliati speciali,ha il pregio della semplicita' e della chiarezza e dell'immediata applicabilita' al momento elettorale.
Per questo fa' paura alle classi politiche colluse e ha il solo difetto di non essere stata concepita ed elaborata da conclamati (e fasulli)soloni del pensiero giuridico della sinistra mediatica.(i quali finiranno per annegare nell'adrenalina prodotta dalla loro invidia e accidia).
A questi fanno comodo solo sceneggiate e racconti dell'antimafia,con lo stuolo al seguito di ciarlatani,nani e ballerine.

CENTRO STUDI LAZZATI

"Il libro non è su Libera. E vi spiego perche".....

Si richiama l'attenzione sull'avvenuta pubblicazione del libro"I buoni"di Giovanni Luca Rastello e la replica del predetto su "Il Fatto Quotidiano"del 1 Aprile 2014 agli stizziti commenti di Giancarlo Caselli e Nando Dalla Chiesa.
E' il caso di dire che quando Don Ciotti chiama,Caselli e Dalla Chiesa rispondono.
CENTRO STUDI LAZZATI

"Il silenzio prezioso alleato dell'illegalita'".....



LETTERA APERTA AL MINISTRO ORLANDO. SEGNI IL SUO MANDATO CON UN PRIMO INTERVENTO:LA LEGGE LAZZATI...http://www.casadellalegalita.info/archivio-storico/2014/11281-lettera-aperta-al-ministro-orlando-segni-il-suo-mandato-con-un-primo-intervento-la-legge-lazzati.html

Lettera aperta al Ministro Orlando. Segni il suo mandato con un primo intervento: la Legge Lazzati

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 2014 15:30 CASA DELLA LEGALITÀ - CENTRO STUDI LAZZATI
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E' ormai consolidata la consapevolezza che le organizzazioni di stampo mafioso al fine di perseguire i propri interessi criminali operino per condizionare la competizione e l'esito elettorale sia delle elezioni amministrative, sia delle elezioni regionali, politiche ed europee.
L'inquinamento delle elezioni è un attentato costante alla democrazia. E' la negazione della stessa democrazia perché mette in discussione la libera espressione del voto da parte dei cittadini.Mette in discussione la corretta gestione della cosa pubblica nei diversi livelli degli organismi elettivi e istituzionali, come sempre di più è evidenziato dalle inchieste giudiziarie, nonché dalle indagini amministrative presso molteplici Enti Locali ove hanno potuto operare le Commissioni d'Accesso...
Vista la sua passata esperienza nella Commissione Parlamentare Antimafia è certamente consapevole che le infiltrazioni ed i condizionamenti della politica, nella competizione elettorale, non sono più considerabili (da lungo tempo) questione “meridionale”, bensì questione concretamente verificata anche nei territori del centro e del nord, nonché anche nelle circoscrizioni estere delle tornate elettorali per le elezioni politiche.
In parallelo alla necessaria riforma (già in fase avanzata nell'iter d'approvazione parlamentare) del noto “416–ter”, e delle evidenti necessità di adozione di provvedimenti di perfezionamento dell'efficacia delle misure preventive e di contrasto alle mafie (come anche indicate dal gruppo di lavoro di esperti incaricati dal precedente Governo), vi è un semplice ed efficace strumento di contrasto, alla radice, dell'influenza mafiosa nelle competizioni elettorali e nel voto. Si tratta del progetto di Legge Lazzati.
Il succo del provvedimento è semplice: vietare ai soggetti sottoposti alla misura della Sorveglianza Speciale di P.S. di raccogliere voti per candidati o liste in occasione delle tornate elettorali, prevedendo sanzioni sia per i mafiosi che violano tale divieto sia per i “candidati” e liste che si servono dei mafiosi per la raccolta dei voti.
E' un principio elementare, semplice da attuare, che rappresenterebbe un efficace strumento di prevenzione che ridurrebbe anche la possibilità di condizionamento delle Amministrazioni e degli organi elettivi che vengono definiti dal voto.
L'applicazione piena della proposta di Legge Lazzati non è in alcun modo in contrasto con la riforma dell'art. 416-ter del Codice Penale, essendone ad ogni effetto complementare. Se infatti si è davanti ad elementi di prova dello “scambio” politico-mafioso previsto dalla nuova formulazione dell'art. 416-ter (in fase di approvazione definitiva da parte del Parlamento) prevale questa contestazione in quanto reato più grave. Se invece si è davanti alla prova del supporto elettorale a favore di un politico o di una lista da parte di un mafioso sottoposto alla misure della Sorveglianza Speciale, ma non vi sono in tutto o in parte gli elementi di riscontro dello “scambio” politico-mafioso, l'applicazione della proposta di Legge Lazzati permette di agire penalmente in modo tempestivo.
Inoltre l'applicazione della Legge Lazzati rappresenterebbe uno strumento di prevenzione di molteplici casi di condizionamento ed infiltrazione mafiosa negli Enti Locali. Se oggi, infatti, esiste solo lo strumento dello scioglimento e commissariamento degli organi elettivi (Consiglio e Giunta Comunali e Provinciali, con esclusione – incomprensibilmente – degli organi delle Regioni) soltanto a seguito di un articolata e complessa azione di inchiesta amministrativa, la Legge Lazzati permetterebbe di agire “chirurgicamente” prima, colpendo non solo il mafioso ma anche, con l'immediata decadenza, il politico o i politici che hanno beneficiato della raccolta di voti da parte dell'organizzazione mafiosa, ed eliminando la necessità di scioglimento e commissariamento. Salvo i casi di condizionamento post-elettorale degli amministratori pubblici, infatti, eliminando alla radice il condizionamento e quindi l'infiltrazione negli organi elettivi che si sviluppa e consuma prima delle elezioni, ovvero nella fase di campagna elettorale, si ridurrebbe la necessità di dover procedere con gli scioglimenti e commissariamenti degli Enti Locali e si andrebbe anche a sanare il vuoto legislativo di intervento sugli organismi elettivi regionali e parlamentari.
Purtroppo se pur semplice ed efficace questo strumento pare “spaventare” la politica e per questo dal 1993 attende di divenire Legge della nostra Repubblica. Lo strumento predisposto, recentemente, è stato recepito in parte e reso del tutto inefficace, riguardando il divieto esclusivamente le affissioni e distribuzioni del materiale di propaganda elettorale. Ciò per effetto dell’avvenuta apposizione nel testo dell’inciso “ propaganda ai sensi della legge 4 aprile 1956 n. 212”. Il che rende, nel contempo, opportuno il richiamo a tutte le modalità di svolgimento della propaganda, con eliminazione, quindi, dell’inciso sopra menzionato.
Le chiediamo quindi di dare un segnale: portare questa semplice ed efficace proposta come primo provvedimento della sua attività come Ministro della Giustizia. Sarebbe un segnale importante per il Paese e la speranza che la politica possa liberarsi dal condizionamento mafioso.
Occorre eliminare una volta per tutte il paradosso secondo cui il mafioso sottoposto alla misura della sorveglianza speciale non può votare, ma può raccogliere il voto degli altri a mezzo della propaganda elettorale. Cioè a dire che lo stesso non può dare il proprio voto, ma se ne raccoglie 10, 100, 1.000, 10.000, questo gli è consentito dallo Stato di diritto. Una situazione, questa, che contrasta gravemente contro ogni principio elementare di logica e civiltà giuridica. 
il Presidente della Casa della Legalità, C. Abbondanza
il Presidente del Centro Studi Lazzati, R. De Grazia - Presidente agg. onorario Suprema Corte di Cassazione



APPLICAZIONE PIENA DELLA LEGGE “LAZZATI”
Modifica al “CODICE ANTIMAFIA” – Decreto Legislativo 159/2011 
Al Decreto legislativo 159/2011 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'art. 67, il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Alle persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso, sottoposte alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, è fatto divieto di svolgere attività di propaganda elettorale in favore o in pregiudizio di candidati o di liste, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente.
Si intende per propaganda elettorale qualsiasi attività diretta alla raccolta del consenso, svolta in occasione di competizioni elettorali e caratterizzata da molteplicità di atti, coinvolgimento di più persone, impiego di mezzi economici e predisposizione di una struttura organizzativa, sia pur minima, a tale scopo destinata »; 
b) all’art. 76, il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la persona sottoposta, in forza di provvedimento definitivo, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, che propone o accetta di svolgere attività di propaganda elettorale in violazione del divieto previsto dall’articolo 67, comma 7, e il candidato che la richiede o in qualsiasi modo la sollecita sono puniti con la reclusione da uno a sei anni»; 
c) all'art. 76, il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Con la sentenza di condanna per il delitto di cui al comma 8, il giudice dichiara altresì il candidato ineleggibile per un tempo non inferiore a cinque e non superiore a dieci anni. Qualora il candidato sia stato eletto, il giudice ne dichiara la decadenza; qualora il candidato sia membro del Parlamento, la Camera di appartenenza adotta le conseguenti determinazioni secondo le norme del proprio Regolamento. Le sanzioni relative all’ineleggibilità e alla decadenza, di cui al presente comma, si applicano anche nel caso di patteggiamento della pena a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale o di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi degli articoli 163 e seguenti del codice penale. Il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza di condanna o di applicazione della pena a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, ai sensi dell’articolo 36, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale. Tale sentenza passata in giudicato è altresì trasmessa all’ufficio elettorale del comune di residenza del candidato per le conseguenti annotazioni».
 


IL TESTO DELLA LETTERA APERTA INVIATA (in formato .pdf)
ALLEGATI (formato .pdf)