Cerca nel blog

Centro Studi "G.Lazzati"-Sede Regionale"Rosangela De Grazia"-Via Magellano,Trav.II-GIZZERIA MARINA-

CENTRO STUDI"G.LAZZATI"-SEDE REGIONALE"ROSANGELA DE GRAZIA"-VIA MAGELLANO,IITRAV.-GIZZERIA MARINA- Tel.338 4900103---338 5210483---368 7860748 -www.centrostudilazzati.blogspot.com
www.wn.com/adolfopartenope
world news/video/legge lazzati/search

sabato 21 dicembre 2013

Comunicazione del Presidente e fondatore del Centro Studi Lazzati..nonche' autore della Legge Lazzati....

Del tutto ingiustificati si appalesano i toni trionfalistici con i quali è stata data notizia alla stampa dell’approvazione in commissione giustizia al senato del nuovo testo dell’art. 416, ter codice penale che sanziona e più duramente il voto di scambio.
Il nostro riferimento è ai mass media ed in particolare al corriere della sera ed ai vari senatori che si sono dati da fare ( su di tutti Gianrusso e Lumia) oltre a don Ciotti e all’associazione Libera.
Doveroso e corretto è l’ampliamento dell’art. 416 ter c.p.; tale innovazione non comporta però, come qualche sconosciuto operatore del diritto va cianciando, l’accantonamento e il superamento della legge Lazzati nella sua veste originaria e così come presentata in Parlamento dal M5s.
L’art. 416 ter c.p., così come l’art. 416 bis, comporta l’acquisizione della prova nel procedimento penale: del contenuto dell’accordo tra politico di pochi scrupoli e malavitoso (do ut des, do ut facies) nel primo caso.;della volontà di rafforzare il sodalizio criminoso, nel secondo caso.

Prove, queste, che non si sa se si riescano ad acquisire e quando si acquisiscono (evento incertus an et quando) , non certamente durante la competizione elettorale, bensì a notevole distanza di tempo  e con nessuna incidenza quindi su quel momento elettorale.
La legge Lazzati che introduce il divieto di attività di propaganda elettorale alle persone sottoposte alla misura della sorveglianza speciale ed indiziate di appartenere alle associazioni criminali, è invece di immediata applicazione nel momento elettorale, e per questo semina il panico.
Infatti, la legge Lazzati non comporta l’acquisizione della prova diabolica della ragione per la quale il politico di pochi scrupoli ed il malavitoso hanno concordato l’appoggio elettorale; nel contempo elimina il paradosso normativo del sistema che pur non consentendo al sorvegliato speciale di esercitare il diritto di voto , gli consente però di raccogliere il consenso elettorale.

 Cioe' a dire,che ,se sottoposto a sorveglianza speciale, non posso esprimere il mio diritto di voto ma,se ne raccolgo 10,100,1000,10.000 ,questo mi e' consentito..
Paradosso che non è comprensibile in uno Stato di diritto, come ha scritto reiteratamente sul Corriere della Sera il compianto prof. Vittorio grevi (dal 1993 al 2010) “la legge Lazzati colma una lacuna dell’ordinamento” con riferimento agli artt. 416 bis e ter C.P. e nello stesso senso si sono espressi magistrati della Suprema Corte di Cassazione, un ex Presidente della Corte Costituzionale (Cesare Ruperto) e illustri professori di diritto (Federico Stella, Marco Angelini, Francesco Siracusano e Luigi Fornari).
Diversamente, senza tale legge i  pur accertati rapporti elettorali intercorsi tra politico e malavitosi, fin da subito , agevolmente individuati o individuabili, resterebbero senza rilevanza penale.
Dal che si evince che le menzionate normative hanno carattere integrativo e complementare.
L’una- si ripete- si applica nel caso che sia raggiunta la prova della ragione e del contenuto dell’accordo perverso,; l’altra- Legge Lazzati- è uno strumento normativo che trova immediatamente applicazione nel momento elettorale e prescinde, si ribadisce, dalla prova circa il contenuto dell’accordo elettorale sottostante.
Con l’ulteriore pregio di individuare nel momento elettorale i candidati appoggiati dalla mafia , evitandosi in tal modo gli scioglimenti degli enti elettivi , provvedimenti questi generalizzati e per questo iniqui, con sanzione indiscriminata  per tutti i candidati (buoni e cattivi)e conseguente penalizzazione dell’immagine della  intera Comunità.
La ragione e l’ambito dell’applicazione dell’art. 416 ter c.p. e legge Lazzati, nella sua edizione originaria, sono pertanto ben delineati per cui non sussiste quell’asserita incompatibilità o superamento della legge “Lazzati”, come qualcuno frettolosamente si è precipitato a scrivere.
Con l’ovvia considerazione che, se in occasione della competizione elettorale si acquisisce la prova – il che è poco verosimile – circa la ragione dell’appoggio elettorale si procederà penalmente a carico dei candidati e dei malavitosi, non per violazione della legge Lazzati,bensì per violazione dell’art. 416 bis o dell’art. 416 ter C.P.
Ci spieghino Don Ciotti ed i dirigenti di Libera, magari con i loro esperti di diritto , le ragioni della loro ostinata opposizione alla Legge lazzati.
Senza la legge lazzati, quale a loro modo di vedere , sarebbe la normativa penale da applicare ai pur individuati  rapporti elettorali intercorsi tra politico di pochi scrupoli e malavitosi?
Diversamente, si rischia di fare antimafia di parata e la tanto conclamata e condivisa innovazione dell'art.416 ter c.p.serve poco o niente alla causa.
22 dicembre 2013.  Falerna Marina.
Romano De Grazia, Presidente Centro Studi “G. Lazzati”e Presidente aggiunto onorario della Suprema Corte di Cassazione.

venerdì 20 dicembre 2013

"COMPLIMENTI  VIVISSIMI E SENTITI RINGRAZIAMENTI"....


Complimenti da parte mia e da parte del Giudice De Grazia a voi tutti e a Don Ciotti; con l'approvazione al Senato dell'art.416 ter  c.p. avete risolto definitivamente il problema del voto di scambio....

lunedì 9 settembre 2013

LIBERTA'E GIUSTIZIA:-Sulla questione della decadenza di Berlusconi-

Primo Piano > Sulla questione della decadenza del Sen. Silvio Berlusconi Invia questo articolo Stampa L'incandidabilità Sulla questione della decadenza del Sen. Silvio Berlusconi 5 settembre 2013 - 4 Commenti 
 Ernesto Bettinelli * berlusconi_palazzo_ChigiOsservazioni richieste da Luca Nicotra (Avaaz) sulla questione della decadenza del Sen. Silvio Berlusconi 1. Il quadro costituzionale Occorre tenere presenti i seguenti enunciati costituzionali (citati in successione logica) e procedere a una loro coerente interpretazione sistematica per ricavarne significati normativi per affrontare con sapienza la questione proposta: I. “I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore” (art. 54, comma 2). II. “Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione” (art. 67). III. “Il diritto di voto non può essere limitato se non…per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge”. IV. “Tutti i cittadini… possono accedere…alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”. V. “La legge determina i casi di ineleggibilità… con l’ufficio di deputato e di senatore” (art. 65, comma 1). VI. “Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissioni dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità” (art. 66). Da questo complessivo “discorso” costituzionale è facile dedurre indicazioni assai puntuali: a) La funzione rappresentativa ha valore generale (non è subordinata solo all’investitura elettorale ottenuta: “titolo” necessario, ma non sufficiente) e per il suo svolgimento sono richieste alcune irrinunciabili condizioni come l’onorabilità (presunta fino al verificarsi di situazioni con essa incompatibili) di tutti i parlamentari. In effetti, la mancanza di onorabilità anche di un solo parlamentare menomerebbe il prestigio dell’intera Assemblea, connotato irrinunciabile per qualsiasi istituzione costituzionale (il richiamo alla Nazione – con la maiuscola – segnala proprio questa esigenza). b) La perdita di onorabilità determina “indegnità morale” che giustifica la limitazione dei diritti elettorali (diritto di voto e, conseguentemente, di eleggibilità). La Costituzione affida (soltanto) al legislatore il compito di individuare ragionevolmente (anche con riferimento alla comune sensibilità collettiva in un determinato momento storico) e tassativamente i casi di indegnità morale. Attualmente, per citare un esempio significativo, sono esclusi dai diritti elettorali i cittadini sottoposti a misure di prevenzione, applicate in via definitiva dall’autorità giudiziaria, ma al di fuori di un processo penale che abbia accertato la commissione di reati (l’art. 2 del T.U. n. 223 del 1967). In simili casi il semplice (pur rilevante) sospetto di comportamenti non compatibili con i requisiti costituzionali di disciplina ed onore è dunque causa di ineleggibilità. A maggior ragione il legislatore ha individuato le ipotesi di condanne penali passate in giudicato che, per la loro particolare offesa ai fondamentali doveri di convivenza (anch’essi puntualmente dichiarati dalla Costituzione come l’obbligo tributario (art. 53)), comportano limitazioni anche solo temporali ai diritti elettorali. c) Un simile trattamento vale per tutti i cittadini senza distinzione di “condizioni personali e sociali” (principio di eguaglianza affermato dall’art. 3 e ribadito dall’art. 51) e al legislatore nello stabilire i casi di ineleggibilità (anche e soprattutto a tutela del Parlamento) non è certamente consentito contravvenire a disposti costituzionali così perentori. d) L’assenza delle cause ostative appena ricordate è uno dei titoli necessari per un valido accesso alle Assemblee legislative. Ciò significa – vale la pena insistere – che la pur forte, magari plebiscitaria, legittimazione elettorale non è un fatto sufficiente a superare la mancanza di altri requisiti “morali” che consentono di rappresentare la Nazione (e non solo una parte politica pur rilevante). La Costituzione (un po’ ingenuamente) ha affidato alle singole Camere il compito di accertare la sussistenza di tutte le condizioni indispensabili alla convalida dei loro membri, confidando che l’adesione allo spirito della Repubblica prevalga su qualsiasi interesse di parte. 2. La “natura” della c.d. (impropriamente) “legge Severino” Una simile “questione” così dogmatica è semplicemente fuorviante: una manciata di sabbia negli occhi dell’opinione pubblica. Basta segnalare che uno degli scopi del Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (attuativo della legge 6 novembre 2012, n. 190, contro la corruzione), è quello di dare piena attuazione ai principi costituzionali illustrati al punto precedente. Non è evidentemente una legge penale, non commina sanzioni supplementari rispetto a quelle già fissate dall’ordinamento penale. Si limita a precisare che l’ineleggibilità sopravvenuta, in seguito a una sentenza penale irrevocabile di condanna (grave), dà luogo a immediata decadenza appena sono esauriti tutti i gradi di giudizio. L’evento formale che conta è appunto la pubblicazione della sentenza definitiva e non la commissione del reato. L’onorabilità si perde (giuridicamente) solo in tale momento e la decadenza viene deliberata, come si è già detto, a tutela dell’istituzione parlamentare e non tanto per irrogare una pena ulteriore al parlamentare interessato. Si tratta, quindi, dell’accertamento dovuto di una condizione nuova (la mancanza di un titolo indispensabile all’esercizio della funzione rappresentativa). Pertanto il richiamo al principio di retroattività è manifestamente infondato e viene utilizzato solo nell’impossibile tentativo di cambiare il DNA (ratio) di una disciplina specifica. Se così non fosse, dovrebbero qualificarsi come “penali” tutte le leggi di vario contenuto (amministrativo, civile, tributario) che per la protezione o affermazione di interessi collettivi, danno luogo a (ragionevoli) “situazione di svantaggio” nei confronti di determinate categorie di persone (chiamate ad adempiere obblighi o a sostenere oneri). 3. I compiti della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e la successiva deliberazione del Senato. Alla Giunta, in linea con quanto finora esposto, spetta un solo compito: accertare che la condanna definitiva, causa di decadenza, provenga da un organo giurisdizionale competente (nel caso in esame, la Corte di Cassazione) e che la sentenza sia stata validamente pubblicata. Il ricorso alla Corte costituzionale sarebbe ammissibile, in sede di conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, ove la Giunta e il Senato, a cui spetta di deliberare le proposte della Giunta, ritenessero che la sentenza provenga da un soggetto non giurisdizionale che pretendesse di esercitare una funzione che la Costituzione non gli assegna. Si tratta di un’ipotesi davvero inverosimile. In sede di Giunta, come nelle assemblee parlamentari, è possibile avanzare qualsiasi argomento anche il più astruso e, magari, suffragarlo con il voto. La discussione nei Parlamenti democratici deve essere ed è assolutamente libera, ma non è affrancata da responsabilità istituzionali. Ove il Senato a maggioranza (dietro lo scudo del voto segreto) si esprimesse contro la decadenza dovuta di un suo membro esorbiterebbe dalle proprie funzioni generando un conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, sollevato dal potere giurisdizionale che potrebbe (dovrebbe) lamentare l’irragionevole mancanza di considerazione delle proprie autonome decisioni. Di fronte a un voto del Senato che arbitrariamente posponesse la tutela della propria onorabilità costituzionale agli interessi di un suo membro potrebbe intervenire anche il Capo dello Stato, garante della Costituzione e rappresentante dell’unità nazionale (art. 87, comma 1). Tale concetto ricomprende anche l’indisponibile valore della dignità dello Stato in tutte le sue componenti istituzionali. Il Presidente della Repubblica potrebbe, pertanto, valutare l’opportunità di uno scioglimento anticipato dell’Assemblea che, così clamorosamente, venisse meno ai propri doveri costituzionali di rispetto del fondamentale principio di separazione dei poteri dello Stato. 4. Lo svolgimento “immediato” dei lavori-compiti della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. Non è solo la “legge Severino” a utilizzare l’espressione “immediatamente” per sollecitare una tempestiva decisione degli organi camerali preposti all’accertamento dell’ineleggibilità sopravvenuta dei parlamentari e, quindi, dichiarare la loro decadenza (art. 3, comma 2 del già citato Decreto legislativo n. 235 del 2012). L’apposito regolamento del Senato (adottato nel 1992) sulla “verifica dei poteri”, normalmente affidata a livello istruttorio alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, è informato al criterio della massima sollecitudine, come si può desumere, in particolare, dagli artt. da 13 a 17, che in caso di “contestazione” dell’elezione di un Senatore (anche per sopravvenuta ineleggibilità) prevedono un procedimento assai dettagliato e in tempi assai rigorosi anche per quanto concerne l’attività e le modalità di “difesa” dell’interessato. Il “metodo del contraddittorio”, oltre come garanzia individuale, è stato previsto anche a questo fine e non è sufficiente a trasformare un organo a caratterizzazione così evidentemente politica quale è la Giunta (al pari degli altri organi camerali) in un luogo di rango giurisdizionale (abilitato pertanto a rimettere questioni di legittimità alla Corte costituzionale). Ad evitare atteggiamenti dilatori o, peggio, di natura ostruzionistica diretti al solo scopo di ritardare le dovute decisioni della Giunta e, successivamente, dell’Assemblea, il Regolamento (generale) del Senato prevede, tra l’altro, che i membri della Giunta (nominati dal Presidente del Senato) non possono dare le dimissioni (il presidente del Senato potrebbe rinnovare i componenti della Giunta, soltanto nell’ipotesi in cui questa non si riunisca per oltre un mese, nonostante ripetute convocazioni da parte del suo presidente) (art. 19, commi 1-bis e 1-ter, Reg. Senato). Università di Pavia, 5 settembre 2013 * L’autore è Professore ordinario di Diritto costituzionale a Pavia e socio di LeG Tags: Ernesto Bettinelli, Giunta delle elezioni, incandidabilità, Senato, Silvio Berlusconi INTERVIENI Nome (required) Mail (non sarà pubblicata) (required) Hai un sito? Immagine CAPTCHA Cambia immagine Codice CAPTCHA* Registrati per inserire i tuoi commenti più velocemente Nel ringraziarla per il suo contributo ed avere espresso la sua opinione, le precisiamo quanto segue. Libertà e Giustizia non effettua controllo preventivo in relazione al contenuto, alla veridicità dei contributi o delle opinioni espresse, delle quali lei resterà unico responsabile. Libertà e Giustizia adotterà ogni misura ragionevolmente esigibile per evitare che siano pubblicate opinioni diffamatorie, offensive e/o in contrasto con diritti di terzi. Lei prende atto che Libertà e Giustizia: (i) non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali illeciti connessi alla pubblicazione del contributo e/o delle opinioni espresse, (ii) è autorizzata a rendere disponibili le informazioni che consentono la sua identificazione qualora ciò fosse ritenuto necessario per finalità di giustizia, (iii) si riserva di rimuovere contributi e/o opinioni che possano violare diritti di terzi. 4 INTERVENTI A “SULLA QUESTIONE DELLA DECADENZA DEL SEN. SILVIO BERLUSCONI” Silvio Berlusconi presenterà un ricorso alla Corte Europea: un unicum nella storia politica italiana?Diritti Europa scrive: 7 settembre 2013 alle 23:19 [...] della nostra Costituzione; ma lungi dall’inoltrarmi in altri campi rimando ad un interessante articolo del prof. Ernesto Bettinelli pubblicato sul sito dell’associazione Libertà e Giustizia. Il ricorso di Silvio [...] Gianluigi Coretti scrive: 5 settembre 2013 alle 19:35 Caro Ernesto, ho trovato il tuo intervento molto lucido e preciso. Certo non è facile comprenderlo appieno per chi, come me, non è un costituzionalista, ma chi, sempre come me che ti sono amico dai tempi del Liceo a Cremona e poi a Pavia, credo che lo sforzo di rileggere un paio di volte il tuo commento, lo renda decifrabile. In ogni caso lo farò girare tra la mia cerchia di amici e, come d’accordo, penso in questo mese di poter venire a Pavia per quella “rimpatriata” che già da troppo tempo, ma per cause di forza maggiore, ho dovuto rimandare. Un abbraccio e un saluto a Bianca. giacomo scrive: 5 settembre 2013 alle 18:37 per favore non mettete più la fotografia del signor Berlusconi Pallavidino Giampaolo scrive: 5 settembre 2013 alle 18:16 Di fronte al rispetto delle leggi in vigore la politica attuale fa finta di nulla e pensa solo a non far decadere Berlusconi……e siamo in piena crisi economica!!! ……salvando Berlusconi i politici pensano di salvare se stessi….. Articolo pubblicato giovedì 5 settembre 2013 alle 16:14 e archiviato in Primo Piano, Sezioni. Puoi seguire il dibattito nei commenti anche iscrivendoti al feed RSS 2.0 di questa specifica pagina. Puoi intervenire nei commenti, o lasciare un trackback dal tuo sito. RIFORME COSTITUZIONALI: DOCUMENTI E RASSEGNA STAMPA LA SCUOLA ESTIVA DI LEG: MESSINA 4/6 OTTOBRE 2013, ISCRIZIONI 

mercoledì 7 agosto 2013

"TENIAMO LA MAFIA FUORI DALLE URNE" --IL FATTO QUOTIDIANO DEL 07 AGOSTO 2013--

                                           "TENIAMO LA MAFIA FUORI DALLE URNE"

E' il titolo di un bellissimo pezzo giornalistico scritto dal Magistrato Piergiorgio Morosini,apparso oggi sul "Fatto Quotidiano" di Marco Travaglio e che pubblichiamo a parte.
Fa' specie che nessun politico parlamentare e non,operatore giuridico ha avvertito il Magistrato che il Parlamento di questa nostra "sgangherata" Repubblica,ha approvato il 6 Ottobre del 2010 al Senato la Legge Lazzati(n.175/2010)che ha introdotto il divieto di propaganda elettorale ai sorvegliati speciali,tenendoli cosi lontani dalle urne.
Non lo ha fatto nemmeno Marco Travaglio che ha scritto e parlato molto in passato sulla Legge Lazzati.
Tacciono pure tranne qualcuno,i parlamentari del M5S che in campagna elettorale ne hanno fatto oggetto di propaganda e che una volta eletti hanno presentato in parlamento il testo originario della Legge,liberandolo da anomalie e incongruenze introdotte in sede parlamentare di approvazione.
Ciascun politico o parlamentare ,se effettivamente ha a cuore il problema della Legalita',faccia sentire la propria voce di protesta e di indignazione sull'argomento chiedendo nel contempo l'anticipazione della calendarizzazione della Legge in Commissione.
Al piu' presto,prima che si torni alle urne.


venerdì 2 agosto 2013

INIZIATIVE ANCORA AMENE NEL CONTRASTO ALLA MAFIA QUI IN CALABRIA.....


1)MUSELLA ADRIANA.insiste imperterrita sulla istituzione nella Regione dell'Universita' dell'antimafia.
Ignora che a cio' provvede la Universita' Statale Magna Graecia di Catanzaro dove esiste la Cattedra di Legislazione Antimafia e presso la quale si continuano a laureare studenti Universitari discutendo la tesi sulla Legge Lazzati.
D'altra parte la Musella cosa dovrebbe insegnare?
Come si distribuiscono gerbere e medaglie in assemblee occupate da studenti precettati da Dirigenti scolastici?

2)GIANCARLO CASELLI,contestatissimo dai NO-TAV e autore di un libro poco fortunato "Assalto alla Giustizia",pervicacemente insiste (vedi articolo a parte)sul testo dell'art.416 ter c.p.,per fortuna bloccato al Senato da Roberto Saviano e da alcuni P.M.;testo questo peggiorato rispetto a quello formulato nel 1992 e in cio' coaudiuvato da Don Luigi Ciotti e dal poco noto come Giurista On.del PD Davide Mattiello,i quali continuano volutamente ad ignorare il testo della Legge Lazzati ,piu' efficace strumento nel momento elettorale della lotta alle collusioni mafia-politica.
Per intanto a Caselli diciamo che l'imbroglio sul 416 ter c.p. se lo tenga per conto suo.

3)NICOLA MORRA da ultimo dopo avere consultato alcuni magistrati(quali?Gratteri e Davigo? sia piu' preciso al riguardo),il quale, dopo avere condotto una campagna elettorale sulla Legge Lazzati si è ricreduto su tale Legge e l'ha relegata al 10° posto per la quale il M5S ha deciso di chiedere la calendarizzazione.
Meno male che il suo turno di capogruppo sta' per terminare ;per consolazione comunque gli resta sempre il braccialetto bianco di Don Ciotti.

4)Certo se si fosse applicata la Legge Lazzati nel nuovo testo presentato, si sarebbero evitati i fattacci elettorali che hanno portato all'arresto di amministratori e avvocati a Lamezia e a Scalea.

                                                                         Adolfo Partenope

mercoledì 3 luglio 2013

Aumenta sempre di piu' il numero degli studenti che all'Universita' Magna Graecia di Catanzaro si laurea in Giurisprudenza scegliendo come tesi collusione mafia politica-voto di scambio e Legge Lazzati. E' gia' il 7° studente che ha operato detta scelta e trattasi di Tiziana Zampino che il 25 Luglio p.v.affronta l'esame di laurea e relatore sara' l'esimio Prof.Francesco Siracusano Docente di Diritto Penale presso l'Universita' di Catanzaro.

IL M5S Lecco venuto a conoscenza del Convegno prossimo futuro da tenersi all'Universita' di Pavia ha richiesto a sua volta di poter organizzare un Convegno invitando il Centro Studi Lazzati che per la seconda volta si reca nella citta' del Manzoni dopo il precedente Convegno gia 'tenutosi il 2 Marzo 2012.....

Il Giudice Romano De Grazia ha comunicato di avere concordato con la Docente Universitaria Giulia Cometti un Convegno presso l'Universita' di Pavia,Facolta' di Giurisprudenza,su Legalita',Voto di scambio e Legge Lazzati con la partecipazione di qualificati esponenti del settore giuridico italiano. Il Convegno dovrebbe tenersi dopo il 15 Settembre -data precisa da determinare-alla ripresa dei corsi Universitari ed è dedicato alla memoria del compianto Prof.Grevi che ha fortemente voluto la Legge Lazzati e del quale la Dott.ssa Cometti è stata allieva ed ora Docente presso la stessa cattedra di procedura penale.