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Centro Studi "G.Lazzati"-Sede Regionale"Rosangela De Grazia"-Via Magellano,Trav.II-GIZZERIA MARINA-

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mercoledì 24 aprile 2013

Oggetto: Proposta di legge in materia di divieto di propaganda elettorale a carico delle persone sottoposte a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza Da: romano.degrazia@gmail.com

Con la presente si trasmette per opportuna conoscenza la Legge
Lazzati, nel testo originario, da me redatto e presentato da ultimo
alla Camera ed al Senato dai Parlamentari del M5S.
saluti
Romano De Grazia

Art. 1 1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
sono apportate le seguenti modificazioni:a) all'articolo 67, il comma
7 è sostituito dal seguente:"7. Alle persone sottoposte, in forza di
provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di
pubblica sicurezza è fatto divieto di svolgere attività di propaganda
elettorale in favore o in pregiudizio di candidati o di liste, con
qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente. Si intende per
propaganda elettorale qualsiasi attività diretta alla raccolta del
consenso, svolta in occasione di competizioni elettorali e
caratterizzata da molteplicità di atti, coinvolgimento di più persone,
impiego di mezzi economici e predisposizione di una struttura
organizzativa, sia pur minima, a tale scopo destinata";b) all'articolo
76, il comma 8 è sostituito dai seguenti:"8. Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, la persona sottoposta, in forza di
provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di
pubblica sicurezza, che propone o accetta di svolgere attività di
propaganda elettorale in violazione del divieto previsto dall'articolo
67, comma 7, e il candidato che la richiede o in qualsiasi modo la
sollecita sono puniti con la reclusione da uno a sei anni.8-bis. Con
la sentenza di condanna per il delitto di cui al comma 8, il giudice
dichiara altresì il candidato ineleggibile per un tempo non inferiore
a cinque e non superiore a dieci anni. Qualora il candidato sia stato
eletto, il giudice ne dichiara la decadenza; qualora il candidato sia
membro del Parlamento, la Camera di appartenenza adotta le conseguenti
determinazioni secondo le norme del proprio regolamento. Le sanzioni
dell'ineleggibilità e della decadenza, come sopra indicate, si
applicano anche nel caso di patteggiamento della pena a norma
dell'articolo 444 del codice di procedura penale o di concessione del
beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi
dell'articolo 163 e seguenti del codice penale.8-ter. Il giudice
ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza di condanna o di
applicazione dela pena a norma dell'art. 444 codice di procedura
penale per il delitto di cui al comma 8, ai sensi dell'articolo 36,
secondo, terzo e quarto comma, del codice penale. Detta sentenza
passata in giudicato è altresì trasmessa all'ufficio elettorale del
comune di residenza del candidato per le conseguenti annotazioni".

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