I QUADRI REGIONALI e tutti gli iscritti e i simpatizzanti del Centro Studi "G.Lazzati" sono invitati sabato 25 gennaio c.m. alle ore 16 e 30 presso il Ristorante Pizzeria "Il Pirata", in Falerna Marina.
E' fortemente gradita la Vostra presenza.
E' prevista anche una cena, ma la partecipazione ad essa è libera e a spese dei partecipanti.
CENTRO STUDI"G.LAZZATI"--SEDE REGIONALE"ROSANGELA DE GRAZIA"--VIA MAGELLANO,II TRAV.--GIZZERIA MARINA- Tel.338 4900103--338 5210483--368 7860748 www.centrostudilazzati.blogspot.com- -www.wn.com/adolfopartenope- -world news/video/legge lazzati/search- La Legge Lazzati-Storia del Centro Studi-Convegni-Incontri-Articoli-Notizie-Fotografie-Video-Commenti-
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Centro Studi "G.Lazzati"-Sede Regionale"Rosangela De Grazia"-Via Magellano,Trav.II-GIZZERIA MARINA-
CENTRO STUDI"G.LAZZATI"-SEDE REGIONALE"ROSANGELA DE GRAZIA"-VIA MAGELLANO,IITRAV.-GIZZERIA MARINA- Tel.338 4900103---338 5210483---368 7860748 -www.centrostudilazzati.blogspot.com
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martedì 14 gennaio 2014
Don Ciotti prima picchia un povero lavoratore siciliano e poi chiede scusa con una lettera
Posto qui di seguito il link con l'articolo uscito sul giornale Libero e riguardante Don Ciotti e le sue scuse per il brutto gesto nei confronti di un lavoratore siciliano.
http://www.liberoquotidiano.it/gallery/1379572/La-lettera-di-scuse-di-Don-Ciotti-al-ragazzo-che-ha-picchiato.html#.UtOajdrOs3A.email
http://www.liberoquotidiano.it/gallery/1379572/La-lettera-di-scuse-di-Don-Ciotti-al-ragazzo-che-ha-picchiato.html#.UtOajdrOs3A.email
giovedì 2 gennaio 2014
Lettera del Centro Studi "G.Lazzati" al giornalista del Corriere della Sera, Ernesto Galli della Loggia
Al dr. Ernesto
Galli della Loggia, Milano
.
Stimolata dalla nomina di Sua Eccellenza, Mons. Nunzio
Galantino, pastore calabrese, a Segretario Generale della Conferenza Episcopale
Italiana e sul quale noi calabresi riponiamo grandi speranze, mi permetto di
inviarLe, in fotocopia, l’appello del Centro Studi “G. Lazzati”, rivolto a
Mons. Galantino.
Ciò, anche per una Sua valutazione ed eventuale pubblicazione sul Corriere della Sera,
richiamando la Sua attenzione sul fatto che già in passato il Corriere della
Sera ha pubblicato, a firma del compianto prof. Grevi ,una serie di articoli
sul disegno di legge Lazzati (dal 1993 al 2010), approvato definitivamente al
Senato il 6 ottobre 2010 in maniera, però, storpiata.
Tant’è che, in Parlamento, alcuni parlamentari
del Movimento 5 Stelle e del P. d., ne
hanno proposto l’edizione originaria.
Accludo alla presente, l’articolato della legge Lazzati,
così come di recente proposto in Parlamento, copia dei 4 articoli scritti dal prof. Grevi sul
Corriere della Sera e l’appello a Sua Eccellenza Mons. Galantino.
Maddalena Del Re, Esponente del Centro Studi “G.Lazzati”,
Cellulare: 3299150010; e – mail: maddalenadelre@gmail.com
Questa sera ore 22 e 20 e domenica alle 14 su Telitalia, canale 71 del Digitale Terrestre, il dr.De Grazia parlerà della Legge Lazzati e del suo rapporto con gli artt. 416 bis e ter, C.P.
Questa sera, 2 gennaio 2014, ore 22 e 20 con replica domenica 5, alle ore 14, su Telitalia, canale 71 del Digitale Terrestre, il dr.De Grazia parlerà della Legge Lazzati e del suo rapporto con gli articoli. 416 bis e ter, C.P.
Insieme al dr. De Grazia, Presidente emerito di Cassazione, interverrà l'avv. Ernesto D'Ippolito, Presidente emerito degli ordini Forensi Calabresi.
Insieme al dr. De Grazia, Presidente emerito di Cassazione, interverrà l'avv. Ernesto D'Ippolito, Presidente emerito degli ordini Forensi Calabresi.
Lettera di Congratulazioni al Vescovo Galantino per la nomina a Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana
A sua Eccellenza,
Mons. Nunzio Galantino, Segretario Generale della Conferenza Episcopale
Italiana e Vescovo di Cassano dello Ionio
Salve, Eccellenza, sono
il responsabile del Centro Studi “Giuseppe Lazzati”, sede di Lamezia Terme.
Mi permetto di scriverLe
per manifestarLe le nostre più vive congratulazioni per la nomina a Segretario
Generale della Conferenza Episcopale Italiana,
con mantenimento dell’incarico di Vescovo di Cassano dello Ionio.
Siamo lieti che a
ricoprire questa altissima carica sia stato chiamato un Pastore di Calabria, una
terra che spesso è conosciuta per via della criminalità organizzata.
La Sua nomina è un
segno della Provvidenza: è la Chiesa che può salvare la Calabria e l’Italia
dalla mafia, mettendo alla porta ciarlatani, nani e ballerine dell’antimafia di
parata che la fanno purtroppo da padroni sul territorio nella cd. lotta alla
mafia.
E’ una speranza per la
nostra Calabria e per tutti i cittadini calabresi che abbiamo a cuore le sorti
della nostra terra e il futuro dei nostri giovani.
Non so se conosce già
questo Centro Studi e il suo fondatore, il giudice Romano De Grazia e,
nell’eventualità negativa, le scrivo qualche parola per spiegarLe chi siamo e
cosa facciamo.
Il Centro Studi “G.
Lazzati”fu fondato nel 1993 dal dr. Romano De Grazia, oggi Presidente emerito
di Cassazione, e, facendo riferimento agli insegnamenti di Lazzati, Dossetti,
La Pira e Aldo Moro, abbiamo ritenuto, dopo le stragi di Capaci e di via d’Amelio,
di opporci, in concreto, al dilagare della mafia e di restituire il territorio
allo Stato di diritto, anche per uno scatto di orgoglio e far sapere a tutti
noi ed agli altri che se vogliamo sappiamo essere protagonisti del nostro
futuro, soprattutto ai giovani.
Ed, invece, di
limitarci a fare parate di antimafia nei comodi salotti allestiti di volta in
volta presso partiti, associazioni o studi televisivi, invece di limitare la
nostra attività alle solite liturgie dopo attacchi intimidatori alle persone ed
alle Istituzioni, abbiamo elaborato un progetto normativo che serve più delle
celebrazioni ad onorare la memoria delle vittime.
Abbiamo ritenuto di
dovere lottare contro il paradosso normativo in base al quale il mafioso sottoposto
alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale non può esercitare il diritto
di voto, ma può raccogliere il voto degli altri attraverso la propaganda
elettorale.
Cioè a dire io, se
sottoposto alla sorveglianza speciale, non posso esprimere il mio voto, ma se
ne raccolgo 10, 100, 1.000, 10.000, ciò mi è consentito.
Il divieto contenuto
nel progetto da noi predisposto eliminerebbe tale paradosso ed eviterebbe,
invece, gli scioglimenti dei Consigli comunali per inquinamento mafioso.
E’, infatti, nel momento
elettorale che il malaffare entra nelle Istituzioni elettive, ed è soprattutto
in quel momento che lo Stato di diritto deve intervenire.
E’ questo l’effetto
deterrente della legge Lazzati,deputata a ripristinare la legalità.
Tale norma si pone al
di là delle appartenenze politiche ripristinando quello che è un valore comune.
Come hanno sempre insegnato i padri della Chiesa
e della nostra Costituzione repubblicana.
Non c’è giustizia senza
legalità , non c’è legalità senza solidarietà.
Altro pregio, (come
hanno scritto esponenti qualificati di dottrina e giurisprudenza, giudici della
Suprema Corte e titolari di cattedra di vari atenei) , la legge, così come
predisposta dal nostro Centro Studi, attribuisce rilevanza penale ai dimostrati
rapporti elettorali intercorsi tra malavitosi e candidati di pochi scrupoli.
Senza che l’Accusa, e
cioè il p.m., sia costretto a fornire la prova diabolica della ragione per la
quale politico e delinquente hanno sottoscritto il patto perverso.
In definitiva, senza la
legge Lazzati,, i su descritti rapporti
elettorali, resterebbero privi di sanzione.
Come ad esempio, a
Cassano, dove lo Stato di diritto è
potuto intervenire sulle vicende elettorali che riguardavano i Forestefano e i
candidati da loro appoggiati solo quando si sono provati contenuto e termini dell’accordo sottostante
tra di loro intercorso.
Il che difficilmente si
può provare da subito; molto più verosimilmente, si acquisisce a distanza di
tempo e con nessuna incidenza sulla competizione elettorale nella quale quale
il rapporto è avvenuto.
La legge Lazzati offre, invece, uno strumento nell’immediato e
per questo fa più paura della normativa di cui agli artt. 416 bis e ter , C. P.
Per questo sono occorsi
20 anni per l’affermazione di questi principi.
Il testo originario
della legge Lazzati, peraltro, è stato stravolto.
Da qui la necessità che
venga approvata una modifica alla legge stessa, che ne elimini le incongruenze;
se ne facciano carico i Parlamentari, al di là delle appartenenze.
O si cambia o si muore,
ecco perché, Eccellenza, la sua nomina è un segno della Provvidenza!
Lo ha detto Papà
Francesco che bisogna liberare la società dalla mafia e si rivolge sempre ai
giovani, esortandoli a non farsi rubare la speranza.
Noi giovani non
vogliamo farci rubare la speranza.
Facciamola finita con
le solite liturgie che seguono puntualmente ad ogni attentato mafioso!
La mafia va affrontata
in trincea e non con gerbere gialle, navi della legalità e braccialetti
bianchi.
Portiamo avanti questo
progetto che è più concreto elemento di lotta al malaffare mafioso.
Su di Lei contiamo
molto.
Anche perché non possiamo
contare sui mezzi di informazione nazionale i quali hanno sempre sistematicamente
ignorato la legge lazzati, dando esclusiva attenzione a professionisti dell’antimafia
e qualche volta a qualche magistrato che poi è stato arrestato per collusione
con la mafia.
Non può non tacersi l’aspetto
mediatico devastante e fuorviante che assume la trasformazione dell’esortazione
da “Attenti al Papa”ad “Attentato al Papa”.
E così, l’incauto
autore dell’esortazione, sempre alla ricerca di ribalte televisive, invitato a
chiarire il senso della sua espressione, ha dovuto fare poi penosa marcia
indietro, sottolineando di non essere a conoscenza di nessun attentato al Papa.
Noi non lottiamo contro le ombre e non abbiamo
secondi fini;
bensì lottiamo da sempre
contro fatti e misfatti della società.
Maddalena Del Re.
Lamezia Terme, 1°
gennaio 2014
sabato 21 dicembre 2013
Comunicazione del Presidente e fondatore del Centro Studi Lazzati..nonche' autore della Legge Lazzati....
Del tutto ingiustificati si appalesano i toni trionfalistici con i quali è stata data notizia alla stampa dell’approvazione in commissione giustizia al senato del nuovo testo dell’art. 416, ter codice penale che sanziona e più duramente il voto di scambio.
Il nostro riferimento è ai mass media ed in particolare al corriere della sera ed ai vari senatori che si sono dati da fare ( su di tutti Gianrusso e Lumia) oltre a don Ciotti e all’associazione Libera.
Doveroso e corretto è l’ampliamento dell’art. 416 ter c.p.; tale innovazione non comporta però, come qualche sconosciuto operatore del diritto va cianciando, l’accantonamento e il superamento della legge Lazzati nella sua veste originaria e così come presentata in Parlamento dal M5s.
L’art. 416 ter c.p., così come l’art. 416 bis, comporta l’acquisizione della prova nel procedimento penale: del contenuto dell’accordo tra politico di pochi scrupoli e malavitoso (do ut des, do ut facies) nel primo caso.;della volontà di rafforzare il sodalizio criminoso, nel secondo caso.
Prove, queste, che non si sa se si riescano ad acquisire e quando si acquisiscono (evento incertus an et quando) , non certamente durante la competizione elettorale, bensì a notevole distanza di tempo e con nessuna incidenza quindi su quel momento elettorale.
La legge Lazzati che introduce il divieto di attività di propaganda elettorale alle persone sottoposte alla misura della sorveglianza speciale ed indiziate di appartenere alle associazioni criminali, è invece di immediata applicazione nel momento elettorale, e per questo semina il panico.
Infatti, la legge Lazzati non comporta l’acquisizione della prova diabolica della ragione per la quale il politico di pochi scrupoli ed il malavitoso hanno concordato l’appoggio elettorale; nel contempo elimina il paradosso normativo del sistema che pur non consentendo al sorvegliato speciale di esercitare il diritto di voto , gli consente però di raccogliere il consenso elettorale.
Cioe' a dire,che ,se sottoposto a sorveglianza speciale, non posso esprimere il mio diritto di voto ma,se ne raccolgo 10,100,1000,10.000 ,questo mi e' consentito..
Paradosso che non è comprensibile in uno Stato di diritto, come ha scritto reiteratamente sul Corriere della Sera il compianto prof. Vittorio grevi (dal 1993 al 2010) “la legge Lazzati colma una lacuna dell’ordinamento” con riferimento agli artt. 416 bis e ter C.P. e nello stesso senso si sono espressi magistrati della Suprema Corte di Cassazione, un ex Presidente della Corte Costituzionale (Cesare Ruperto) e illustri professori di diritto (Federico Stella, Marco Angelini, Francesco Siracusano e Luigi Fornari).
Diversamente, senza tale legge i pur accertati rapporti elettorali intercorsi tra politico e malavitosi, fin da subito , agevolmente individuati o individuabili, resterebbero senza rilevanza penale.
Dal che si evince che le menzionate normative hanno carattere integrativo e complementare.
L’una- si ripete- si applica nel caso che sia raggiunta la prova della ragione e del contenuto dell’accordo perverso,; l’altra- Legge Lazzati- è uno strumento normativo che trova immediatamente applicazione nel momento elettorale e prescinde, si ribadisce, dalla prova circa il contenuto dell’accordo elettorale sottostante.
Con l’ulteriore pregio di individuare nel momento elettorale i candidati appoggiati dalla mafia , evitandosi in tal modo gli scioglimenti degli enti elettivi , provvedimenti questi generalizzati e per questo iniqui, con sanzione indiscriminata per tutti i candidati (buoni e cattivi)e conseguente penalizzazione dell’immagine della intera Comunità.
La ragione e l’ambito dell’applicazione dell’art. 416 ter c.p. e legge Lazzati, nella sua edizione originaria, sono pertanto ben delineati per cui non sussiste quell’asserita incompatibilità o superamento della legge “Lazzati”, come qualcuno frettolosamente si è precipitato a scrivere.
Con l’ovvia considerazione che, se in occasione della competizione elettorale si acquisisce la prova – il che è poco verosimile – circa la ragione dell’appoggio elettorale si procederà penalmente a carico dei candidati e dei malavitosi, non per violazione della legge Lazzati,bensì per violazione dell’art. 416 bis o dell’art. 416 ter C.P.
Ci spieghino Don Ciotti ed i dirigenti di Libera, magari con i loro esperti di diritto , le ragioni della loro ostinata opposizione alla Legge lazzati.
Senza la legge lazzati, quale a loro modo di vedere , sarebbe la normativa penale da applicare ai pur individuati rapporti elettorali intercorsi tra politico di pochi scrupoli e malavitosi?
Diversamente, si rischia di fare antimafia di parata e la tanto conclamata e condivisa innovazione dell'art.416 ter c.p.serve poco o niente alla causa.
22 dicembre 2013. Falerna Marina.
Romano De Grazia, Presidente Centro Studi “G. Lazzati”e Presidente aggiunto onorario della Suprema Corte di Cassazione.
Il nostro riferimento è ai mass media ed in particolare al corriere della sera ed ai vari senatori che si sono dati da fare ( su di tutti Gianrusso e Lumia) oltre a don Ciotti e all’associazione Libera.
Doveroso e corretto è l’ampliamento dell’art. 416 ter c.p.; tale innovazione non comporta però, come qualche sconosciuto operatore del diritto va cianciando, l’accantonamento e il superamento della legge Lazzati nella sua veste originaria e così come presentata in Parlamento dal M5s.
L’art. 416 ter c.p., così come l’art. 416 bis, comporta l’acquisizione della prova nel procedimento penale: del contenuto dell’accordo tra politico di pochi scrupoli e malavitoso (do ut des, do ut facies) nel primo caso.;della volontà di rafforzare il sodalizio criminoso, nel secondo caso.
Prove, queste, che non si sa se si riescano ad acquisire e quando si acquisiscono (evento incertus an et quando) , non certamente durante la competizione elettorale, bensì a notevole distanza di tempo e con nessuna incidenza quindi su quel momento elettorale.
La legge Lazzati che introduce il divieto di attività di propaganda elettorale alle persone sottoposte alla misura della sorveglianza speciale ed indiziate di appartenere alle associazioni criminali, è invece di immediata applicazione nel momento elettorale, e per questo semina il panico.
Infatti, la legge Lazzati non comporta l’acquisizione della prova diabolica della ragione per la quale il politico di pochi scrupoli ed il malavitoso hanno concordato l’appoggio elettorale; nel contempo elimina il paradosso normativo del sistema che pur non consentendo al sorvegliato speciale di esercitare il diritto di voto , gli consente però di raccogliere il consenso elettorale.
Cioe' a dire,che ,se sottoposto a sorveglianza speciale, non posso esprimere il mio diritto di voto ma,se ne raccolgo 10,100,1000,10.000 ,questo mi e' consentito..
Paradosso che non è comprensibile in uno Stato di diritto, come ha scritto reiteratamente sul Corriere della Sera il compianto prof. Vittorio grevi (dal 1993 al 2010) “la legge Lazzati colma una lacuna dell’ordinamento” con riferimento agli artt. 416 bis e ter C.P. e nello stesso senso si sono espressi magistrati della Suprema Corte di Cassazione, un ex Presidente della Corte Costituzionale (Cesare Ruperto) e illustri professori di diritto (Federico Stella, Marco Angelini, Francesco Siracusano e Luigi Fornari).
Diversamente, senza tale legge i pur accertati rapporti elettorali intercorsi tra politico e malavitosi, fin da subito , agevolmente individuati o individuabili, resterebbero senza rilevanza penale.
Dal che si evince che le menzionate normative hanno carattere integrativo e complementare.
L’una- si ripete- si applica nel caso che sia raggiunta la prova della ragione e del contenuto dell’accordo perverso,; l’altra- Legge Lazzati- è uno strumento normativo che trova immediatamente applicazione nel momento elettorale e prescinde, si ribadisce, dalla prova circa il contenuto dell’accordo elettorale sottostante.
Con l’ulteriore pregio di individuare nel momento elettorale i candidati appoggiati dalla mafia , evitandosi in tal modo gli scioglimenti degli enti elettivi , provvedimenti questi generalizzati e per questo iniqui, con sanzione indiscriminata per tutti i candidati (buoni e cattivi)e conseguente penalizzazione dell’immagine della intera Comunità.
La ragione e l’ambito dell’applicazione dell’art. 416 ter c.p. e legge Lazzati, nella sua edizione originaria, sono pertanto ben delineati per cui non sussiste quell’asserita incompatibilità o superamento della legge “Lazzati”, come qualcuno frettolosamente si è precipitato a scrivere.
Con l’ovvia considerazione che, se in occasione della competizione elettorale si acquisisce la prova – il che è poco verosimile – circa la ragione dell’appoggio elettorale si procederà penalmente a carico dei candidati e dei malavitosi, non per violazione della legge Lazzati,bensì per violazione dell’art. 416 bis o dell’art. 416 ter C.P.
Ci spieghino Don Ciotti ed i dirigenti di Libera, magari con i loro esperti di diritto , le ragioni della loro ostinata opposizione alla Legge lazzati.
Senza la legge lazzati, quale a loro modo di vedere , sarebbe la normativa penale da applicare ai pur individuati rapporti elettorali intercorsi tra politico di pochi scrupoli e malavitosi?
Diversamente, si rischia di fare antimafia di parata e la tanto conclamata e condivisa innovazione dell'art.416 ter c.p.serve poco o niente alla causa.
22 dicembre 2013. Falerna Marina.
Romano De Grazia, Presidente Centro Studi “G. Lazzati”e Presidente aggiunto onorario della Suprema Corte di Cassazione.
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